ARTICOLO 7
              Procedura per l'approvazione dei progetti
A. PROGETTI PER I QUALI SI RICHIEDONO CREDITI DI AIUTO PER UN IMPORTO
NON SUPERIORE AI 2.500.000 DOLLARI USA
  1. L'impresa interessata presentera' il progetto a una delle banche
locali specificamente abilitate dalla Banca Centrale della Repubblica
Argentina (B.C.R.A.).
  2.  La banca locale, dopo aver formalmente approvato il progetto ed
essersi assunta  il  rischio  creditizio  relativo  al  finanziamento
concessionale,  inviera'  il  progetto  e una copia dello stesso alla
Segreteria delle Relazioni  Economiche  Internazionali  (SREI)  della
Repubblica  Argentina,  documentando  l'avvenuta  presentazione  alla
Segreteria dell'Industria e del Commercio (SIC) della  documentazione
stabilita   con   la  Risoluzione  n.  272  del  18  settembre  1991.
Contemporaneamente inviera' altra  copia  del  progetto,  alla  quale
alleghera'  l'originale della corrispondente nota di preaccordo, alla
B.C.R.A..
  3. Entro il termine perentorio di cinque (5) giorni a  partire  dal
ricevimento  della  documentazione  indicata nella Risoluzione n. 272
del 18 settembre 1991, la SIC  dovra'  far  conoscere  alla  SREI  le
proprie osservazioni sul progetto, qualora ne avesse. Nel caso in cui
la  SIC  non  formuli tali osservazioni entro il termine suddetto, si
dara' corso a quanto previsto dal punto 4.
  4. La SREI, tramite l'Ambasciata argentina in Italia,  trasmettera'
una  copia  del  progetto all'organo consultivo designato dal Governo
Italiano, che procedera' ad  effettuarne  l'analisi  e  a  comunicare
entra  trenta  (30)  giorni  il  risultato  della  sua valutazione al
Ministro degli Affari Esteri della Repubblica  Italiana  -  Direzione
Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (D.G.C.S.).
  Parallelamente,  la SREI richiedera' agli altri membri del Comitato
Direttivo - parte argentina - (BCRA e Segreteria  dell'Economia)  che
nel  termine  perentorio  di  dieci  (10)  giorni  esprimano  le loro
osservazioni in merito al progetto.
  Trascorso  tale  termine  senza  che  i  componenti  del   Comitato
Direttivo  - parte argentina - abbiano espresso le loro osservazioni,
il progetto verra' considerato approvato  e  verra'  trasmesso  dalla
SREI   all'Ambasciata  d'Italia  in  Buenos  Aires  con  la  relativa
richiesta di finanziamento. Allo  stesso  tempo,  una  sintesi  della
documentazione  del  progetto  verra' messa a conoscenza del Comitato
Direttivo - parte italiana -  attraverso  l'Ambasciata  argentina  in
Italia.
  5.  Il  Comitato  Direttivo  - parte italiana - dovra' pronunciarsi
entro un termine non superiore a trentacinque (35) giorni dalla  data
di  ricevimento  di  tutta  la  documentazione  relativa al progetto;
qualora lo stessa venga  approvato,  la  Direzione  Generale  per  la
Cooperazione  allo  Sviluppo (D.G.C.S.) richiedera' l'imputazione del
relativo finanziamento al Mediocredito Centrale.
B. PROGETTI PER I QUALI SI RICHIEDONO CREDITI DI AIUTO PER UN IMPORTO
COMPRESO FRA 2.500.000 E 5.000.000 DOLLARI USA
  1.  L'impresa  interessata  presentera'  il  progetto  ad una delle
banche locali specificamente abilitate  dalla  Banca  Centrale  della
Repubblica Argentina (B.C.R.A.).
  2.  La banca locale, dopo aver formalmente approvato il progetto ed
essersi assunta  il  rischio  creditizio  relativo  al  finanziamento
concessionale,  inviera' il progetto al Consiglio Tecnico Finanziario
-  C.T.F.  -  e  una  copia  dello  stesso,  alla  quale   alleghera'
l'originale della relativo nota di preaccordo, alla B.C.R.A.
  3.  Il  C.T.F.  esaminera'  la  validita' economica del progetto e,
entro in termine improrogabile di  venti  (20)  giorni,  inviera'  il
progetto  con  la  relativa  relazione  alla SREI. Contemporaneamente
inviera' alla SIC la documentazione indicata nella sua Risoluzione n.
272 del 18 settembre 1991. Qualora  il  C.T.F.  non  si  pronunciasse
entro  il termine indicato, si riterra' che non esistono osservazioni
in merito al progetto presentato, con facolta' per  la  banca  locale
interessata  di  trasmettere  il progetto direttamente alla SREI e la
relativa documentazione alla SIC.
  4. Entro il termine perentorio di cinque (5) giorni dal ricevimento
della documentazione indicata nella sua Risoluzione n.   272  del  18
settembre  1991,  la  SIC  dovra'  far  conoscere  alla  SREI  le sue
osservazioni in merito al progetto, qualora ve ne fossero.  Nel  caso
in  cui  la  SIC  non  formuli  tali  osservazioni  entro  il termine
suddetto, si dara' seguito a quanto riportato al punto 5.
  5. La SREI, tramite l'Ambasciata argentina in Italia, inviera'  una
copia  del  progetto  all'organo  consultivo  designato  dal  Governo
Italiano, il quale procedera' all'analisi dello stesso e comunichera'
entra il termine di quindici  (15)  giorni  il  risultato  della  sua
valutazione al Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana
- Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (D.G.C.S.).
  Parallelamente,  la  SREI  richiedera'  agli  altri  componenti del
Comitato  Direttivo  -  parte  argentina   -   (BCRA   e   Segreteria
dell'Economia)  che  nel  termine  perentorio  di  dieci  (10) giorni
esprimano le proprie osservazioni in merito al progetto.
  Trascorso  tale  termine  senza  che  i  componenti  del   Comitato
Direttivo  -  parte  argentina  -  abbiano  espresso osservazioni, il
progetto verra' considerato approvato e sara'  portato  a  conoscenza
del  Comitato  Direttivo  -  parte italiana - attraverso l'Ambasciata
argentina in Italia.
  6. Il Comitato Direttivo - parte  italiana  -  dovra'  pronunciarsi
entro  trentacinque (35) giorni dalla data di ricevimento di tutta la
documentazione  relativa  al  progetto;  qualora  lo   stesso   venga
approvato,  la  Direzione  Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
(D.G.C.S.) richiedera' l'imputazione del rispettivo finanziamento  al
Mediocredito Centrale.
C. PROGETTI PER I QUALI SI RICHIEDONO CREDITI DI AIUTO PER UN IMPORTO
COMPRESO FRA I 5.000.000 E I 10.000.000 DOLLARI USA
  1.  In  questo caso verra' seguita la procedura stabilita nei commi
da 1 a 5 del paragrafo B. del presente articolo.
  2. Il Comitato Direttivo - parte italiana - dovra' pronunciarsi  in
merito al progetto entro un termine non superiore a trentacinque (35)
giorni a partire dalla data di ricevimento di tutta la documentazione
del  progetto;  in caso di giudizio favorevole si procedera' soltanto
all'imputazione del finanziamento previa  approvazione  del  Comitato
Direttivo   creato  dalla  legge  italiana  n.    49/87  per  la  sua
approvazione.
D. CAMBIAMENTO DEI PREZZI
  Qualora  l'analisi  dei  progetti da parte dei competenti organismi
italiani determini un aumento dei prezzi rispetto  alle  attrezzature
da  importare per i progetti stessi, aumento originato dalla scadenza
delle offerte prodotte fra la sua presentazione alle banche argentine
e  la  sua  approvazione  in  Italia,  o  in  differenze   cambiarie,
l'Ambasciata d'Italia in Argentina comunichera' tale circostanza alla
SREI.
  La  SREI notifichera' l'aumento alla banca locale che garantisce il
progetto e richiedera' il suo benestare per l'assunzione del  rischio
creditizio relativo al nuovo importo.
  Nel  caso  in cui detta banca non rispondesse nel termine di trenta
(30) giorni a partire dalla data della notificazione effettuata dalla
SREI, la  relativa  richiesta  di  finanziamento  verra'  considerata
decaduta.
E. DELIMITAZIONE
  1.  Verra'  privilegiato il finanziamento di progetti che prevedano
investimenti  italiani  diretti,  sebbene  per  tali   progetti   che
richiedano  crediti  di  aiuto  fino  a  2.500.000  dollari  USA tale
investimento   non   verra'    considerato    indispensabile;    tale
partecipazione  sara'  tuttavia  indispensabile  per  i  progetti che
richiedano la concessione di un credito di aiuto per importi compresi
fra i 2.500.000 e i 10.000.000 dollari USA.
  2. I progetti che comportino la concessione di un credito di  aiuto
superiore a 10.000.000 non potranno essere imputati.
  Infine,  ho  l'onore di proporLe, a nome del mio Governo, che anche
per la prima linea di credito di  50.000.000  dollari  USA  a  favore
dell'industria  privata argentina sia applicata la procedura prevista
al paragrafo C, punto 2 per quanto attiene ai progetti il cui importo
sia compreso fra 5.000.000 e 10.000.000 dollari USA.
  Qualora i termini suesposti  fossero  accettabili  per  il  Governo
Italiano,  ho  l'onore di proporLe che questa nota e quella di Vostra
Eccellenza dalla  quale  risulti  la  conformita'  del  Suo  Governo,
costituiscano  un  Accordo Complementare a quello effettuato mediante
Scambio di Note fra i nostri due Governi in data 10 ottobre 1990,  il
quale entrera' in vigore alla data della Sua nota di risposta.
  Saluto Vostra Eccellenza con la mia piu' distinta considerazione.
Signor Ministro,
  ho  l'onore di rivolgermi a Vostra Eccellenza in relazione alla Sua
Nota del 29 gennaio 1992, la quale testualmente dice:
"Signor Ambasciatore,
  ho l'onore di rivolgermi a Vostra Eccellenza in relazione a  quanto
concordato  da  rappresentanti  di entrambi i paesi nell'ambito della
terza e quarta sessione del Segretariato  Permanente  Italo-Argentino
circa   la  determinazione  della  procedura  per  l'approvazione  di
progetti di piccole e medie imprese che  richiedano  crediti  fino  a
10.000.000  dollari USA, da finanziare attraverso la nuova tranche di
50.000.000 dollari USA in crediti di aiuto concessi  alla  Repubblica
Argentina dalla Repubblica Italiana mediante risoluzione del Comitato
Interministeriale  per  la  Cooperazione  allo Sviluppo del 1o agosto
1991.
  In tale contesto, ho  l'onore  di  proporLe,  a  nome  del  Governo
Argentino,  le seguenti modificazioni allo "Accordo per l'Istituzione
del  Segretariato  Permanente  Italo-Argentino  e  di  altri   organi
previsti  dal  Trattato  e  dal Verbale firmato a Roma il 10 dicembre
1987",   in  sostituzione  di  quelle  introdotte  mediante  le  Note
scambiate dai nostri Governi il 10 ottobre 1990:
  I) Articoli 5, 6 e 7: sostituire "Segreteria dell'Industria  e  del
Commercio   con  l'Estero  della  Repubblica  Argentina  (SICE)"  con
"Segreteria dell'Industria e del Commercio della Repubblica Argentina
(SIC)".
  II)  Articolo  5:  sostituire  "Sottosegretario  per  la   Politica
Economica" con "Ministro dell'Economia".
  III)  Articolo  6:  sostituire  l'inciso  a)  con  il seguente: "a)
Esaminare,  se  necessario,  la  validita'  economica  dei   progetti
presentati  dalle  banche  locali e fornire alle stesse la necessaria
consulenza".
  Sua Eccellenza
  Signor Ministro degli
  Affari Esteri e Culto
  D. Guido Di Tella
  Sostituire  l'inciso  c)  con  il  seguente:  "c)  Presentare,   se
necessario  in  base  all'articolo  7, la relazione e i progetti, per
conto delle banche locali alla Segreteria per le Relazioni Economiche
Internazionali  della  Repubblica   Argentina   per   la   successiva
trasmissione  al  Comitato  Direttivo. Dovra' altresi' inoltrare alla
Segreteria dell'Industria e del Commercio della Repubblica  Argentina
la  documentazione  di  cui alla Risoluzione n.  272 del 18 settembre
1991.
  IV) Articolo 7: sostituirlo con il seguente: