ARTICOLO 7 Procedura per l'approvazione dei progetti A. PROGETTI PER I QUALI SI RICHIEDONO CREDITI DI AIUTO PER UN IMPORTO NON SUPERIORE AI 2.500.000 DOLLARI USA 1. L'impresa interessata presentera' il progetto a una delle banche locali specificamente abilitate dalla Banca Centrale della Repubblica Argentina (B.C.R.A.). 2. La banca locale, dopo aver formalmente approvato il progetto ed essersi assunta il rischio creditizio relativo al finanziamento concessionale, inviera' il progetto e una copia dello stesso alla Segreteria delle Relazioni Economiche Internazionali (SREI) della Repubblica Argentina, documentando l'avvenuta presentazione alla Segreteria dell'Industria e del Commercio (SIC) della documentazione stabilita con la Risoluzione n. 272 del 18 settembre 1991. Contemporaneamente inviera' altra copia del progetto, alla quale alleghera' l'originale della corrispondente nota di preaccordo, alla B.C.R.A.. 3. Entro il termine perentorio di cinque (5) giorni a partire dal ricevimento della documentazione indicata nella Risoluzione n. 272 del 18 settembre 1991, la SIC dovra' far conoscere alla SREI le proprie osservazioni sul progetto, qualora ne avesse. Nel caso in cui la SIC non formuli tali osservazioni entro il termine suddetto, si dara' corso a quanto previsto dal punto 4. 4. La SREI, tramite l'Ambasciata argentina in Italia, trasmettera' una copia del progetto all'organo consultivo designato dal Governo Italiano, che procedera' ad effettuarne l'analisi e a comunicare entra trenta (30) giorni il risultato della sua valutazione al Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (D.G.C.S.). Parallelamente, la SREI richiedera' agli altri membri del Comitato Direttivo - parte argentina - (BCRA e Segreteria dell'Economia) che nel termine perentorio di dieci (10) giorni esprimano le loro osservazioni in merito al progetto. Trascorso tale termine senza che i componenti del Comitato Direttivo - parte argentina - abbiano espresso le loro osservazioni, il progetto verra' considerato approvato e verra' trasmesso dalla SREI all'Ambasciata d'Italia in Buenos Aires con la relativa richiesta di finanziamento. Allo stesso tempo, una sintesi della documentazione del progetto verra' messa a conoscenza del Comitato Direttivo - parte italiana - attraverso l'Ambasciata argentina in Italia. 5. Il Comitato Direttivo - parte italiana - dovra' pronunciarsi entro un termine non superiore a trentacinque (35) giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione relativa al progetto; qualora lo stessa venga approvato, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (D.G.C.S.) richiedera' l'imputazione del relativo finanziamento al Mediocredito Centrale. B. PROGETTI PER I QUALI SI RICHIEDONO CREDITI DI AIUTO PER UN IMPORTO COMPRESO FRA 2.500.000 E 5.000.000 DOLLARI USA 1. L'impresa interessata presentera' il progetto ad una delle banche locali specificamente abilitate dalla Banca Centrale della Repubblica Argentina (B.C.R.A.). 2. La banca locale, dopo aver formalmente approvato il progetto ed essersi assunta il rischio creditizio relativo al finanziamento concessionale, inviera' il progetto al Consiglio Tecnico Finanziario - C.T.F. - e una copia dello stesso, alla quale alleghera' l'originale della relativo nota di preaccordo, alla B.C.R.A. 3. Il C.T.F. esaminera' la validita' economica del progetto e, entro in termine improrogabile di venti (20) giorni, inviera' il progetto con la relativa relazione alla SREI. Contemporaneamente inviera' alla SIC la documentazione indicata nella sua Risoluzione n. 272 del 18 settembre 1991. Qualora il C.T.F. non si pronunciasse entro il termine indicato, si riterra' che non esistono osservazioni in merito al progetto presentato, con facolta' per la banca locale interessata di trasmettere il progetto direttamente alla SREI e la relativa documentazione alla SIC. 4. Entro il termine perentorio di cinque (5) giorni dal ricevimento della documentazione indicata nella sua Risoluzione n. 272 del 18 settembre 1991, la SIC dovra' far conoscere alla SREI le sue osservazioni in merito al progetto, qualora ve ne fossero. Nel caso in cui la SIC non formuli tali osservazioni entro il termine suddetto, si dara' seguito a quanto riportato al punto 5. 5. La SREI, tramite l'Ambasciata argentina in Italia, inviera' una copia del progetto all'organo consultivo designato dal Governo Italiano, il quale procedera' all'analisi dello stesso e comunichera' entra il termine di quindici (15) giorni il risultato della sua valutazione al Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (D.G.C.S.). Parallelamente, la SREI richiedera' agli altri componenti del Comitato Direttivo - parte argentina - (BCRA e Segreteria dell'Economia) che nel termine perentorio di dieci (10) giorni esprimano le proprie osservazioni in merito al progetto. Trascorso tale termine senza che i componenti del Comitato Direttivo - parte argentina - abbiano espresso osservazioni, il progetto verra' considerato approvato e sara' portato a conoscenza del Comitato Direttivo - parte italiana - attraverso l'Ambasciata argentina in Italia. 6. Il Comitato Direttivo - parte italiana - dovra' pronunciarsi entro trentacinque (35) giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione relativa al progetto; qualora lo stesso venga approvato, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (D.G.C.S.) richiedera' l'imputazione del rispettivo finanziamento al Mediocredito Centrale. C. PROGETTI PER I QUALI SI RICHIEDONO CREDITI DI AIUTO PER UN IMPORTO COMPRESO FRA I 5.000.000 E I 10.000.000 DOLLARI USA 1. In questo caso verra' seguita la procedura stabilita nei commi da 1 a 5 del paragrafo B. del presente articolo. 2. Il Comitato Direttivo - parte italiana - dovra' pronunciarsi in merito al progetto entro un termine non superiore a trentacinque (35) giorni a partire dalla data di ricevimento di tutta la documentazione del progetto; in caso di giudizio favorevole si procedera' soltanto all'imputazione del finanziamento previa approvazione del Comitato Direttivo creato dalla legge italiana n. 49/87 per la sua approvazione. D. CAMBIAMENTO DEI PREZZI Qualora l'analisi dei progetti da parte dei competenti organismi italiani determini un aumento dei prezzi rispetto alle attrezzature da importare per i progetti stessi, aumento originato dalla scadenza delle offerte prodotte fra la sua presentazione alle banche argentine e la sua approvazione in Italia, o in differenze cambiarie, l'Ambasciata d'Italia in Argentina comunichera' tale circostanza alla SREI. La SREI notifichera' l'aumento alla banca locale che garantisce il progetto e richiedera' il suo benestare per l'assunzione del rischio creditizio relativo al nuovo importo. Nel caso in cui detta banca non rispondesse nel termine di trenta (30) giorni a partire dalla data della notificazione effettuata dalla SREI, la relativa richiesta di finanziamento verra' considerata decaduta. E. DELIMITAZIONE 1. Verra' privilegiato il finanziamento di progetti che prevedano investimenti italiani diretti, sebbene per tali progetti che richiedano crediti di aiuto fino a 2.500.000 dollari USA tale investimento non verra' considerato indispensabile; tale partecipazione sara' tuttavia indispensabile per i progetti che richiedano la concessione di un credito di aiuto per importi compresi fra i 2.500.000 e i 10.000.000 dollari USA. 2. I progetti che comportino la concessione di un credito di aiuto superiore a 10.000.000 non potranno essere imputati. Infine, ho l'onore di proporLe, a nome del mio Governo, che anche per la prima linea di credito di 50.000.000 dollari USA a favore dell'industria privata argentina sia applicata la procedura prevista al paragrafo C, punto 2 per quanto attiene ai progetti il cui importo sia compreso fra 5.000.000 e 10.000.000 dollari USA. Qualora i termini suesposti fossero accettabili per il Governo Italiano, ho l'onore di proporLe che questa nota e quella di Vostra Eccellenza dalla quale risulti la conformita' del Suo Governo, costituiscano un Accordo Complementare a quello effettuato mediante Scambio di Note fra i nostri due Governi in data 10 ottobre 1990, il quale entrera' in vigore alla data della Sua nota di risposta. Saluto Vostra Eccellenza con la mia piu' distinta considerazione. Signor Ministro, ho l'onore di rivolgermi a Vostra Eccellenza in relazione alla Sua Nota del 29 gennaio 1992, la quale testualmente dice: "Signor Ambasciatore, ho l'onore di rivolgermi a Vostra Eccellenza in relazione a quanto concordato da rappresentanti di entrambi i paesi nell'ambito della terza e quarta sessione del Segretariato Permanente Italo-Argentino circa la determinazione della procedura per l'approvazione di progetti di piccole e medie imprese che richiedano crediti fino a 10.000.000 dollari USA, da finanziare attraverso la nuova tranche di 50.000.000 dollari USA in crediti di aiuto concessi alla Repubblica Argentina dalla Repubblica Italiana mediante risoluzione del Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo del 1o agosto 1991. In tale contesto, ho l'onore di proporLe, a nome del Governo Argentino, le seguenti modificazioni allo "Accordo per l'Istituzione del Segretariato Permanente Italo-Argentino e di altri organi previsti dal Trattato e dal Verbale firmato a Roma il 10 dicembre 1987", in sostituzione di quelle introdotte mediante le Note scambiate dai nostri Governi il 10 ottobre 1990: I) Articoli 5, 6 e 7: sostituire "Segreteria dell'Industria e del Commercio con l'Estero della Repubblica Argentina (SICE)" con "Segreteria dell'Industria e del Commercio della Repubblica Argentina (SIC)". II) Articolo 5: sostituire "Sottosegretario per la Politica Economica" con "Ministro dell'Economia". III) Articolo 6: sostituire l'inciso a) con il seguente: "a) Esaminare, se necessario, la validita' economica dei progetti presentati dalle banche locali e fornire alle stesse la necessaria consulenza". Sua Eccellenza Signor Ministro degli Affari Esteri e Culto D. Guido Di Tella Sostituire l'inciso c) con il seguente: "c) Presentare, se necessario in base all'articolo 7, la relazione e i progetti, per conto delle banche locali alla Segreteria per le Relazioni Economiche Internazionali della Repubblica Argentina per la successiva trasmissione al Comitato Direttivo. Dovra' altresi' inoltrare alla Segreteria dell'Industria e del Commercio della Repubblica Argentina la documentazione di cui alla Risoluzione n. 272 del 18 settembre 1991. IV) Articolo 7: sostituirlo con il seguente: