ARTICOLO IV
  1)  La  "Banca" si impegna a pagare ed a trasferire rispettivamente
alla  "SACE"  ed  al  MEDIOCREDITO  CENTRALE  gli  interessi  per  il
pagamento dilazionato che saranno calcolati su ogni debito menzionato
nel presente Accordo e non pagato alla scadenza.
  2)  Questo  interesse  maturera'  nel  periodo dalla scadenza - per
quanto concerne i debiti indicati all'Articolo I, a) b) c) d)  e)  f)
g)  h)  m) e n) - e dal 1 gennaio 1990 - per quanto concerne i debiti
indicati all'Articolo I, i) j) k) l) ed all'Articolo III, a) e  b)  -
fino al regolamento totale del debito e saranno calcolati come segue:
  i) Per quanto riguarda i debiti indicati nel precedente Articolo I,
a),  b) e) f) e i) al tasso del 9,45% annuo, del 5% annuo e del 4,85%
annuo per quanto concerne i debiti pagabili rispettivamente  in  Lire
italiane, dollari USA e marchi tedeschi;
  ii)  per  quanto riguarda i debiti indicati all'Articolo I, k) e m)
ed all'Articolo III, a) al tasso del 13,20% annuo di  8,20%  annuo  e
del 8,85% annuo per quanto riguarda i debiti pagabili rispettivamente
in lire italiane, dollari USA e marchi tedeschi;
  iii) per quanto riguarda i debiti indicati all'articolo I, c) d) g)
h) j) l) e n) ed all'Articolo III, b al tasso dell'1,50% annuo.
  3)  Detti interessi saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei
contratti o nelle Convenzioni finanziarie - come segue:
  -  per  quanto  riguarda  i  debiti  menzionati  all'Articolo   II,
semestralmente  (30  giugno  -  31  Dicembre) a partire dal 30 giugno
1991;
  - per quanto riguarda i debiti di cui all'Articolo III, alla stessa
data del regolamento dei debiti.
  Rimane inteso che gli interessi dovuti fino al 31 Dicembre 1989 sui
debiti menzionati all'Articolo I, paragrafi b), d) f)  e  h)  saranno
ristrutturati in base alle disposizioni stabilite all'Articolo II.