ARTICOLO IV 1) La "Banca" si impegna a pagare ed a trasferire rispettivamente alla "SACE" ed al MEDIOCREDITO CENTRALE gli interessi per il pagamento dilazionato che saranno calcolati su ogni debito menzionato nel presente Accordo e non pagato alla scadenza. 2) Questo interesse maturera' nel periodo dalla scadenza - per quanto concerne i debiti indicati all'Articolo I, a) b) c) d) e) f) g) h) m) e n) - e dal 1 gennaio 1990 - per quanto concerne i debiti indicati all'Articolo I, i) j) k) l) ed all'Articolo III, a) e b) - fino al regolamento totale del debito e saranno calcolati come segue: i) Per quanto riguarda i debiti indicati nel precedente Articolo I, a), b) e) f) e i) al tasso del 9,45% annuo, del 5% annuo e del 4,85% annuo per quanto concerne i debiti pagabili rispettivamente in Lire italiane, dollari USA e marchi tedeschi; ii) per quanto riguarda i debiti indicati all'Articolo I, k) e m) ed all'Articolo III, a) al tasso del 13,20% annuo di 8,20% annuo e del 8,85% annuo per quanto riguarda i debiti pagabili rispettivamente in lire italiane, dollari USA e marchi tedeschi; iii) per quanto riguarda i debiti indicati all'articolo I, c) d) g) h) j) l) e n) ed all'Articolo III, b al tasso dell'1,50% annuo. 3) Detti interessi saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - come segue: - per quanto riguarda i debiti menzionati all'Articolo II, semestralmente (30 giugno - 31 Dicembre) a partire dal 30 giugno 1991; - per quanto riguarda i debiti di cui all'Articolo III, alla stessa data del regolamento dei debiti. Rimane inteso che gli interessi dovuti fino al 31 Dicembre 1989 sui debiti menzionati all'Articolo I, paragrafi b), d) f) e h) saranno ristrutturati in base alle disposizioni stabilite all'Articolo II.