IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Visto l'art. 31 della legge 14 agosto 1967, n. 800; Viste le circolari in data 4 marzo 1986, 25 luglio 1987, 29 luglio 1988, 11 agosto 1989 e 30 dicembre 1991 "Interventi a favore delle attivita' musicali e di danza in Italia", pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 marzo 1986, 10 agosto 1987, 16 agosto 1988, 2 settembre 1989 e 8 febbraio 1992; Ritenuto di determinare, per l'esercizio finanziario 1992, l'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e ordinarie; Sentita la commissione centrale per la musica nel corso della seduta del 28 aprile 1992; Decreta: La quota a recita, per l'esercizio finanziario 1992, e' cosi' determinata: Art. 1. Stagioni liriche tradizionali: quota base: 70 milioni, da assegnare agli spettacoli di balletto; 2a quota: 75.000.000, da assegnare per le recite liriche ospitate e per quelle direttamente prodotte senza l'impiego del coro e con l'utilizzazione di artisti extracomunitari. Entrate proprie minime: 50% della sovvenzione assegnata. Numero minimo medio delle prove: 12; 1a quota maggiorata: 95 milioni, da assegnare per le recite liriche con coro, coprodotte o prodotte direttamente con l'impiego di soli artisti italiani o comunitari. Entrate proprie minime: 70% della sovvenzione assegnata. Numero minimo medio delle prove: 16 per le re- cite prodotte; 20 per le recite coprodotte; 2a quota maggiorata: 105 milioni, da assegnare per recite di opere liriche prodotte che oltre all'impiego del coro e di artisti italiani o comunitari, siano effettuate da teatri che presentino la stabilita' di almeno 25 elementi di personale tecnico ed amministrativo, impiegato nella stagione musicale (lirica, balletti e concerti) con una stabilita' di almeno quattro mesi. Gli stessi teatri devono altresi' svolgere una significativa attivita' collaterale, non sovvenzionata ad altro titolo dallo Stato, da comprovarsi a consuntivo. Entrate proprie minime: 70% della sovvenzione assegnata. Numero minimo medio delle prove: 20. Le predette quote saranno ridotte del 40% qualora si tratti di opere da camera. Restano confermati i sottoindicati importi per i contributi integrativi per l'allestimento di opere di autore italiano, gia' previsti nella circolare n. 1 del 4 marzo 1986: opere nuovissime cioe' di prima esecuzione assoluta L. 10.000.000 opere di prima esecuzione locale di autore vivente o deceduto da non oltre 20 anni . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 4.000.000 opere del passato non di repertorio e non rappresentate localmente da almeno un ventennio . . . . . . . . . . . . . . . " 2.500.000 Nel caso di spettacolo misto, di cui faccia parte un'opera nuovissima, di prima esecuzione locale o del passato, gli importi dei contributi integrativi sopraindicati sono ridotti proporzionalmente secondo che l'opera costituisca 1/3, 1/2 o 2/3 dell'intero spettacolo. La richiesta del contributo integrativo deve essere esplicitamente formulata anche a corredo dell'istanza di sovvenzione con contestuale dichiarazione del legale rappresentante dell'ente richiedente, attestante che l'opera in programma rientra in una delle tre categorie sopra elencate. I contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere liriche e balletti italiani: Senza impiego Con impiego del coro del coro (lire) (lire) - - Intero spettacolo 2.500.000 3.500.000 2/3 di spettacolo 1.700.000 2.300.000 1/3 o 1/2 spettacolo 1.000.000 1.300.000 La richiesta del contributo deve essere formulata in duplice copia di cui una in carta legale.