Art. 12. Il 6 luglio 1992 la Banca d'Italia provvedera' a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del "prezzo fisso di emissione" e dall'importo del "diritto di sottoscrizione", unitamente al rateo di interesse del 12% annuo dovuto allo Stato, al netto, per sessantacinque giorni. La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascera', per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al "prezzo fisso di emissione", per quello relativo al "diritto di sottoscrizione" e per quello relativo ai dietimi di interessi dovuti, al netto.