Art. 16.
  La contabilita' relativa all'operazione di cui al presente  decreto
sara'  resa  in  base  alle  istruzioni  da  emanare dalle competenti
direzioni generali del Ministero del tesoro.
 Il presente decreto sara' trasmesso alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 22 giugno 1992
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1992
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 313