Art. 5.
  Possono  partecipare  all'asta  in  veste  di  operatori  la  Banca
d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria
nonche'  le  societa'  di intermediazione mobiliare iscritte all'albo
istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio
1991, n. 1 che esercitano le attivita' indicate nei punti a), b) e c)
dell'art.  1,  comma  1,  della  legge  medesima.   Detti   operatori
partecipano  in  proprio  e  per  conto  di  terzi.  Possono altresi'
partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto  ministeriale
31  dicembre  1990  nel  rispetto  delle disposizioni stabilite dalla
legge 2 gennaio 1991, n. 1.