IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
aprile 1992 con il quale e' stata conferita  all'on.  Nicola  Capria,
Ministro  per  il coordinamento della protezione civile, la delega ad
esercitare  le  funzioni   di   coordinamento,   di   indirizzo,   di
programmazione  di iniziative, anche normative, nonche' di ogni altra
funzione ed attivita' attribuite  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  3  maggio  1991,  n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;
  Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante  disposizioni  per
la  ricostruzione  e  la  rinascita  delle  zone colpite dagli eventi
sismici del dicembre 1990  nelle  province  di  Siracusa,  Catania  e
Ragusa;
  Vista  l'ordinanza  n.  2056/FPC  del  17 dicembre 1990, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1990;
  Viste le ordinanze n. 2212/FPC  del  3  febbraio  1992,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1992, e n. 2245/FPC del
26 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo
1992, concernenti, rispettivamente, la disciplina degli interventi di
miglioramento  strutturale, riparazione e ricostruzione degli edifici
di uso abitativo danneggiati o distrutti  dagli  eventi  sismici  del
13-16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa e le
modificazioni della predetta ordinanza nonche' la costituzione di una
commissione   consultiva  deputata  all'esame  dei  quesiti  e  delle
richieste di chiarimento ed alla formulazione di  eventuali  proposte
di  modifica  o  integrazione  normativa nell'ambito della attuazione
degli interventi di recupero edilizio;
  Viste le note n. 7/Gab/RIC del 24 aprile 1992, n. 53/RIC/Gab del 20
maggio 1992 e n. 52/RIC del 6 giugno 1992 con le quali la commissione
consultiva costituita  ai  sensi  della  sopra  citata  ordinanza  n.
2245/FPC  del  26  marzo 1992 ha formulato varie proposte di modifica
alla disciplina dettata con le sopracitate ordinanze n. 2212/FPC  del
3 febbraio 1992 e n. 2245/FPC del 26 marzo 1992, scaturite sulla base
delle problematiche esaminate nelle riunioni tenutesi nei giorni 14 e
22 aprile e 4 e 21 maggio 1992;
  Ravvisata  la  opportunita',  in  considerazione  delle motivazioni
addotte e delle situazioni prospettate, di accedere  a  talune  delle
anzidette  proposte  finalizzate,  in  particolare,  ad  agevolare il
completo recupero degli edifici,  per  lo  piu'  ubicati  nei  centri
storici,  di particolare valore architettonico o artistico, vincolati
ex lege n.  1089  del  1939,  e  la  introduzione  di  piu'  adeguati
parametri  contributivi  per unita' immobiliari di cubatura eccedente
quella  ordinaria  al  fine   di   incentivare   la   piu'   completa
realizzazione  degli  interventi di ricostruzione o recupero edilizio
nelle zone colpite;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. La lettera a) del comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2212/FPC
del  3  febbraio  1992, come sostituita dall'art. 2 dell'ordinanza n.
2245/FPC del 26 marzo 1992 e' sostituita dalla seguente:
   " a) per  il  caso  di  cui  al  primo  comma,  lettera  a),  alla
superficie  utile  abitabile  dell'unita'  immobiliare distrutta o da
demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili  abitabili,
ovvero,  qualora  la  superficie  distrutta  o  da  demolire  risulti
inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo  nucleo
familiare   che   occupava   stabilmente   o   abitualmente  l'unita'
immobiliare alla data del  sisma,  alla  superficie  utile  abitabile
occorrente  per  la  ricostruzione  di  un  alloggio adeguato a dette
esigenze abitative.
  Per le unita' immobiliari  di  superficie  eccedente  i  110  metri
quadrati,  con  riferimento  ai metri quadrati eccedenti i 110, viene
concesso un contributo nella misura del 30% prevista  dal  precedente
comma 1, lettera b)".