IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1992 con il quale e' stata conferita all'on. Nicola Capria, Ministro per il coordinamento della protezione civile, la delega ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di programmazione di iniziative, anche normative, nonche' di ogni altra funzione ed attivita' attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195; Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa; Vista l'ordinanza n. 2056/FPC del 17 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1990; Viste le ordinanze n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1992, e n. 2245/FPC del 26 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 1992, concernenti, rispettivamente, la disciplina degli interventi di miglioramento strutturale, riparazione e ricostruzione degli edifici di uso abitativo danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa e le modificazioni della predetta ordinanza nonche' la costituzione di una commissione consultiva deputata all'esame dei quesiti e delle richieste di chiarimento ed alla formulazione di eventuali proposte di modifica o integrazione normativa nell'ambito della attuazione degli interventi di recupero edilizio; Viste le note n. 7/Gab/RIC del 24 aprile 1992, n. 53/RIC/Gab del 20 maggio 1992 e n. 52/RIC del 6 giugno 1992 con le quali la commissione consultiva costituita ai sensi della sopra citata ordinanza n. 2245/FPC del 26 marzo 1992 ha formulato varie proposte di modifica alla disciplina dettata con le sopracitate ordinanze n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 e n. 2245/FPC del 26 marzo 1992, scaturite sulla base delle problematiche esaminate nelle riunioni tenutesi nei giorni 14 e 22 aprile e 4 e 21 maggio 1992; Ravvisata la opportunita', in considerazione delle motivazioni addotte e delle situazioni prospettate, di accedere a talune delle anzidette proposte finalizzate, in particolare, ad agevolare il completo recupero degli edifici, per lo piu' ubicati nei centri storici, di particolare valore architettonico o artistico, vincolati ex lege n. 1089 del 1939, e la introduzione di piu' adeguati parametri contributivi per unita' immobiliari di cubatura eccedente quella ordinaria al fine di incentivare la piu' completa realizzazione degli interventi di ricostruzione o recupero edilizio nelle zone colpite; Avvalendosi dei poteri conferitigli; Dispone: Art. 1. 1. La lettera a) del comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, come sostituita dall'art. 2 dell'ordinanza n. 2245/FPC del 26 marzo 1992 e' sostituita dalla seguente: " a) per il caso di cui al primo comma, lettera a), alla superficie utile abitabile dell'unita' immobiliare distrutta o da demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili, ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare che occupava stabilmente o abitualmente l'unita' immobiliare alla data del sisma, alla superficie utile abitabile occorrente per la ricostruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative. Per le unita' immobiliari di superficie eccedente i 110 metri quadrati, con riferimento ai metri quadrati eccedenti i 110, viene concesso un contributo nella misura del 30% prevista dal precedente comma 1, lettera b)".