Art. 2.
  1.  La  lettera  b)  della  comma  2 dell'art. 3 della ordinanza n.
2212/FPC del 3 febbraio 1992 e' integrata come segue:
  "Per tali ultimi interventi il contributo e' rapportato  all'intera
superficie ed e' incrementato del 30%".
  2.  La  lettera  b)  del  comma  2  dell'art. 4 e' sostituita dalla
seguente:
   " b) all'80 per cento del contributo massimo per la  ricostruzione
per  l'esecuzione di interventi su immobili di proprieta' privata non
utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di  interesse  storico  e
artistico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089".