Art. 2. 1. La lettera b) della comma 2 dell'art. 3 della ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 e' integrata come segue: "Per tali ultimi interventi il contributo e' rapportato all'intera superficie ed e' incrementato del 30%". 2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 4 e' sostituita dalla seguente: " b) all'80 per cento del contributo massimo per la ricostruzione per l'esecuzione di interventi su immobili di proprieta' privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico e artistico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089".