Art. 3. 1. All'art. 3 della ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "6. Il contributo per la riparazione di cui al presente articolo e' maggiorato, per le unita' abitative con altezze interpiano eccedenti i mt 3,50, e fino ad un massimo di mt 5, sulla base della formula di seguito indicata: costo di intervento al metro quadrato x (1 + dh/1,50 x 0,5), ove per dh si intende l'altezza effettiva di interpi- ano espressa in mt diminuita di mt 3,50;". 2. All'art. 4 dell'ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "5. Il contributo per la riattazione di cui al presente articolo e' maggiorato, per le unita' abitative con altezze interpiano eccedenti i mt 3,50 e fino ad un massimo di mt 5 sulla base della formula indicata nel comma 6 dell'art. 3 della presente ordinanza.".