Art. 3.
  1.  All'art.  3  della ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "6. Il contributo per la riparazione di cui al presente articolo e'
maggiorato, per le unita' abitative con altezze interpiano  eccedenti
i  mt 3,50, e fino ad un massimo di mt 5, sulla base della formula di
seguito indicata: costo di  intervento  al  metro  quadrato  x  (1  +
dh/1,50 x 0,5), ove per dh si intende l'altezza effettiva di interpi-
ano espressa in mt diminuita di mt 3,50;".
  2.  All'art.  4  dell'ordinanza  n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "5. Il contributo per la riattazione di cui al presente articolo e'
maggiorato, per le unita' abitative con altezze interpiano  eccedenti
i  mt  3,50  e  fino  ad  un massimo di mt 5 sulla base della formula
indicata nel comma 6 dell'art. 3 della presente ordinanza.".