Art. 4.
  1.  Il  comma  10  dell'art.  2  dell'ordinanza  n.  2212/FPC del 3
febbraio 1992 e' integrato come segue:
  "10-bis. Nel caso in  cui  il  comune  non  provveda  entro  il  31
dicembre   1993   ad   adottare   gli   strumenti   urbanistici   per
l'assegnazione delle aree ai proprietari di edifici  distrutti  o  da
demolire non ricostruibili in sito, puo' essere assegnato ai medesimi
il  contributo di cui al presente articolo, per l'acquisto, di un im-
mobile  sul  libero  mercato,   subordinatamente   ad   una   istanza
dell'avente diritto.
  10-ter. Il contributo viene attribuito dal sindaco al momento della
stipula  dell'atto  di compravendita che deve avvenire entro due mesi
dalla comunicazione  del  sindaco  circa  l'effettiva  disponibilita'
della somma.
  10-quater.  Tale  contributo  e'  comunque  maggiorato  della quota
prevista per la demolizione, che deve essere effettuata  a  cura  del
beneficiario.".