Art. 4. 1. Il comma 10 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 e' integrato come segue: "10-bis. Nel caso in cui il comune non provveda entro il 31 dicembre 1993 ad adottare gli strumenti urbanistici per l'assegnazione delle aree ai proprietari di edifici distrutti o da demolire non ricostruibili in sito, puo' essere assegnato ai medesimi il contributo di cui al presente articolo, per l'acquisto, di un im- mobile sul libero mercato, subordinatamente ad una istanza dell'avente diritto. 10-ter. Il contributo viene attribuito dal sindaco al momento della stipula dell'atto di compravendita che deve avvenire entro due mesi dalla comunicazione del sindaco circa l'effettiva disponibilita' della somma. 10-quater. Tale contributo e' comunque maggiorato della quota prevista per la demolizione, che deve essere effettuata a cura del beneficiario.".