Art. 5. 1. All'art. 7 dell'ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2. Il contributo di cui all'art. 4 e' maggiorato delle percentuali, fra loro cumulabili, indicate nelle lettere b) e c) del precedente comma 1.". La presente ordinanza sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 giugno 1992 Il Ministro: CAPRIA