Art. 5.
  1.  All'art.  7  dell'ordinanza  n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "2.  Il  contributo  di  cui  all'art.  4   e'   maggiorato   delle
percentuali,  fra loro cumulabili, indicate nelle lettere b) e c) del
precedente comma 1.".
  La presente ordinanza sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 25 giugno 1992
                                                  Il Ministro: CAPRIA