Art. 5.
  Il   Ministro   per   il   coordinamento  della  protezione  civile
provvedera' alla nomina della commissione di collaudo.
  All'uopo viene accantonata la percentuale  dell'1%  del  contributo
concesso  con  cui  il  Dipartimento  provvedera'  direttamente  alla
liquidazione delle parcelle dei collaudatori.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 22 giugno 1992
                                                  Il Ministro: CAPRIA