Art. 3.
  Per  il  riconoscimento  degli esemplari sottoposti alle formalita'
doganali le dogane  indicate  nel  precedente  art.  2  richiederanno
l'intervento  del  personale  del  Corpo  forestale dello Stato o dei
corpi forestali regionali o provinciali  esistenti  in  ognuna  delle
predette localita'.