Art. 6. Il vino "Sagrantino di Montefalco secco", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino intenso talvolta con riflessi violacei e tendente al granato con l'invecchiamento; odore: delicato caratteristico che ricorda quello delle more di rovo; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 vol.%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 26 per mille. Il vino "Sagrantino di Montefalco passito", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino carico talvolta con riflessi violacei e tendente al granato con l'invecchiamento; odore: delicato caratteristico che ricorda quello delle more di rovo; sapore: abboccato, armonico, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,5 vol.%; residuo zuccherino minimo: 30 grammi/l; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 30 per mille. E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' e l'estratto secco.