Art. 6.
   Il vino "Sagrantino di Montefalco secco", all'atto dell'immissione
al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore:  rosso  rubino  intenso  talvolta con riflessi violacei e
tendente al granato con l'invecchiamento;
    odore: delicato caratteristico che ricorda quello delle  more  di
rovo;
    sapore: asciutto, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 vol.%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 26 per mille.
   Il    vino    "Sagrantino   di   Montefalco   passito",   all'atto
dell'immissione   al   consumo,   deve   rispondere   alle   seguenti
caratteristiche:
     colore:  rosso  rubino  carico  talvolta con riflessi violacei e
tendente al granato con l'invecchiamento;
    odore: delicato caratteristico che ricorda quello delle  more  di
rovo;
    sapore: abboccato, armonico, gradevole;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,5 vol.%;
    residuo zuccherino minimo: 30 grammi/l;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 30 per mille.
   E'  facolta'  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle foreste di
modificare,  con  proprio  decreto,  i  limiti  sopra  indicati   per
l'acidita' e l'estratto secco.