Art. 7.
   E'   vietato   usare,   assieme   alla  denominazione  di  origine
controllata  e  garantita  "Sagrantino   di   Montefalco"   qualsiasi
qualificazione  aggiuntiva  diversa  da  quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli  aggettivi  "superiore",
"riserva", "extra", "fine", "selezionato" e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso   d'indicazioni   che  facciano
riferimento a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non  aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   E'   consentito,   altresi',  l'uso  d'indicazioni  geografiche  e
toponomastiche che facciano riferimento  a  comuni,  frazioni,  aree,
fattorie,  zone  e  localita'  comprese  nella zona delimitata di cui
all'art. 3, dalle quali effettivamente provengono le uve  da  cui  il
vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
   Sulle bottiglie contenenti i vini Sagrantino di Montefalco "secco"
o  "passito"  deve figurare l'indicazione, veritiera e documentabile,
dell'annata di produzione delle uve.