Art. 7. E' vietato usare, assieme alla denominazione di origine controllata e garantita "Sagrantino di Montefalco" qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "superiore", "riserva", "extra", "fine", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso d'indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' consentito, altresi', l'uso d'indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita' comprese nella zona delimitata di cui all'art. 3, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Sulle bottiglie contenenti i vini Sagrantino di Montefalco "secco" o "passito" deve figurare l'indicazione, veritiera e documentabile, dell'annata di produzione delle uve.