Art. 8.
   I  vini Sagrantino di Montefalco "secco" o "passito" devono essere
confezionati in bottiglie di vetro di volume nominale non superiore a
5  litri  chiuse  con  tappi  di  sughero  e,  per  quanto   riguarda
l'abbigliamento  e la tipologia, confacenti ai tradizionali caratteri
di un vino di particolare pregio.