Art. 8. I vini Sagrantino di Montefalco "secco" o "passito" devono essere confezionati in bottiglie di vetro di volume nominale non superiore a 5 litri chiuse con tappi di sughero e, per quanto riguarda l'abbigliamento e la tipologia, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di particolare pregio.