IL GOVERNATORE
  Visti gli articoli 28 e  30  del  testo  unico  delle  leggi  sugli
istituti  di  emissione  e sulla circolazione dei biglietti di banca,
approvato con regio decreto 28 aprile  1910,  n.  204,  e  successive
modifiche;
  Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  tesoro 22 dicembre 1991 (in
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1991);
                              Dispone:
                               Art. 1.
  A decorrere dal 6 luglio  1992  la  ragione  normale  dello  sconto
presso la Banca d'Italia e' variata dal 12 per cento al 13 per cento.
  Restano  fermi  i  commi 2 e 3 dell'art. 1 del decreto del Ministro
del tesoro del 22 dicembre 1991.