Art. 2. Capitale sociale minimo versato 1. La societa' di gestione dotata del capitale sociale versato di lire due miliardi puo' essere autorizzata a gestire fino a dieci fondi comuni di investimento. 2. La societa' di gestione che intende essere autorizzata a gestire un numero di fondi superiore a dieci, deve avere un capitale sociale versato pari ad almeno tre miliardi di lire.