Art. 2.
                   Capitale sociale minimo versato
  1.  La  societa' di gestione dotata del capitale sociale versato di
lire due miliardi puo' essere autorizzata  a  gestire  fino  a  dieci
fondi comuni di investimento.
  2. La societa' di gestione che intende essere autorizzata a gestire
un  numero di fondi superiore a dieci, deve avere un capitale sociale
versato pari ad almeno tre
miliardi di lire.