Art. 3. Mezzi patrimoniali 1. Fermo restando quanto disposto all'art. 2 e al successivo comma 2, la societa' di gestione deve disporre di mezzi patrimoniali pari almeno alla somma: a) dello 0,50 per cento dei valori complessivi netti dei fondi gestiti; b) dello 0,25 per cento dei patrimoni di societa' di investimento a capitale variabile, gestiti ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge. 2. La previsione di cui al precedente comma 1 non si applica quando l'ammontare dei mezzi patrimoniali della societa' di gestione raggiunge i venti miliardi di lire. 3. I valori complessivi netti dei fondi e i patrimoni di cui al precedente comma 1, lettera b), sono quelli che risultano dal prospetto di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), della legge.