Art. 3.
                         Mezzi patrimoniali
  1.  Fermo restando quanto disposto all'art. 2 e al successivo comma
2, la societa' di gestione deve disporre di mezzi  patrimoniali  pari
almeno alla somma:
    a)  dello  0,50  per cento dei valori complessivi netti dei fondi
gestiti;
    b) dello 0,25 per cento dei patrimoni di societa' di investimento
a capitale variabile, gestiti ai sensi dell'art. 1, comma  12,  della
legge.
  2. La previsione di cui al precedente comma 1 non si applica quando
l'ammontare   dei  mezzi  patrimoniali  della  societa'  di  gestione
raggiunge i venti miliardi di lire.
  3. I valori complessivi netti dei fondi e i  patrimoni  di  cui  al
precedente  comma  1,  lettera  b),  sono  quelli  che  risultano dal
prospetto di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), della legge.