Art. 4. Disposizioni finali e transitorie 1. Qualora il rapporto tra mezzi patrimoniali della societa' di gestione ed il valore complessivo netto dell'insieme degli attivi gestiti si riduca al di sotto della misura richiesta dall'art. 3, le societa' procedono all'adeguamento entro la data di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto si e' ridotto al di sotto del minimo richiesto. Se la societa' di gestione non procede all'adeguamento entro tale termine, si applicano le disposizioni dell'art. 8 della legge. 2. Le societa' di gestione gia' iscritte all'albo di cui all'art. 7, comma 1, della legge che alla data di entrata in vigore del presente decreto dispongano di mezzi patrimoniali inferiori a quanto previsto all'art. 3, comma 1, si adeguano al requisito patrimoniale ivi indicato secondo modalita' e termini stabiliti dalla Banca d'Italia tenuto conto dell'entita' dell'apporto supplementare di mezzi patrimoniali necessari. 3. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 si applicano anche alle societa' di gestione di fondi comuni risultanti da operazioni di fusione o scissione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 giugno 1992 Il Ministro: CARLI