Art. 4.
                  Disposizioni finali e transitorie
  1.  Qualora  il  rapporto  tra mezzi patrimoniali della societa' di
gestione ed il valore complessivo  netto  dell'insieme  degli  attivi
gestiti  si riduca al di sotto della misura richiesta dall'art. 3, le
societa' procedono all'adeguamento entro la data di approvazione  del
bilancio  dell'esercizio in cui il rapporto si e' ridotto al di sotto
del  minimo  richiesto.  Se  la  societa'  di  gestione  non  procede
all'adeguamento  entro  tale  termine,  si  applicano le disposizioni
dell'art. 8 della legge.
  2. Le societa' di gestione gia' iscritte all'albo di  cui  all'art.
7,  comma  1,  della  legge  che  alla  data di entrata in vigore del
presente decreto dispongano di mezzi patrimoniali inferiori a  quanto
previsto  all'art.  3, comma 1, si adeguano al requisito patrimoniale
ivi indicato  secondo  modalita'  e  termini  stabiliti  dalla  Banca
d'Italia  tenuto  conto  dell'entita'  dell'apporto  supplementare di
mezzi patrimoniali necessari.
  3. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 si applicano
anche alle  societa'  di  gestione  di  fondi  comuni  risultanti  da
operazioni di fusione o scissione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 giugno 1992
                                                   Il Ministro: CARLI