IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria  per  il
1990),  ed  in  particolare  l'art.  14 con cui al comma 2 viene dato
sostanziale recepimento alla direttiva del Consiglio  n.  77/796/CEE,
come  modificata  ed  integrata  dalla  direttiva  del  Consiglio  n.
89/438/CEE del 21 giugno 1989;
  Vista la legge 6 giugno 1974, n.  298,  con  cui  al  titolo  I  si
istituisce  l'Albo  nazionale  degli  autotrasportatori  di merci per
conto di terzi, e successive modifiche  ed  integrazioni,  nonche'  i
relativi provvedimenti di attuazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  16  maggio  1991, n. 198, recante
"Regolamento  di  attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  delle
Comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva
del  Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla
professione di trasportatore di  merci  su  strada  nel  settore  dei
trasporti nazionali ed internazionali";
  Vista  la  legge  20  dicembre  1966, n. 1253, recante "Ratifica ed
esecuzione   della   convenzione   riguardante   l'abolizione   della
legalizzazione  di  atti  pubblici  stranieri,  adottata a L'Aja il 5
ottobre 1961";
  Vista la legge  24  aprile  1990,  n.  106,  recante  "Ratifica  ed
esecuzione   della   convenzione  relativa  alla  soppressione  della
legalizzazione di atti negli Stati membri  delle  Comunita'  europee,
firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987";
  Vista  la comunicazione del Ministero degli affari esteri (Gazzetta
Ufficiale 16 novembre 1990, n. 268) con cui viene  indicato  che  tra
l'Italia  e  la  Danimarca  la  convenzione  sulla soppressione della
legalizzazione si applica a partire del  10  gennaio  1991,  pur  non
essendo entrata in vigore sul piano internazionale;
  Vista  la  legge  19  marzo  1990, n. 55 e le relative precisazioni
fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la  circolare
28  giugno  1990 USG n. 2481 ed in particolare l'obbligo di acquisire
la certificazione prefettizia (c.d. antimafia) anche nei confronti di
cittadini stranieri  che  operano  con  potere  di  amministratore  o
rappresentante legale, ovvero rivestono le cariche indicate nell'art.
7, comma 4, della citata legge n. 55/1990;
  Tenuto conto che il documento denominato VII/B-1 datato Brussels, 7
dicembre  1989  HJ/1t-D39  trasmesso dalla Commissione per il tramite
della rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunita'  europee
con  lettera  del  16  marzo  1990,  n.  2353,  contiene l'elenco dei
competenti organismi e autorita' dei corrispondenti Paesi comunitari,
al rilascio della documentazione di cui agli articoli  3  e  4  della
direttiva  n.  77/796/CEE  secondo  le  modalita' previste all'art. 6
della stessa direttiva volta al reciproco riconoscimento di  diplomi,
certificati  e altre formalita' necessari per la qualificazione degli
operatori nel settore dei trasporti su strada di merci;
  Ritenuta la necessita' di proccedere ad indicare le autorita' e gli
organismi  designati  dagli  Stati  membri delle Comunita' europee al
rilascio della  suddetta  documentazione  in  adempimento  di  quanto
disposto  all'art.  14, comma 3, della citata legge 29 dicembre 1990,
n. 428;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le persone fisiche e le imprese con sede  nel  territorio  degli
Stati  membri  delle  Comunita'  europee  che  intendano svolgere sul
territorio nazionale le attivita', anche  di  lavoro  dipendente,  di
trasportatore di merci su strada, nel settore dei trasporti nazionali
o internazionali, devono essere in possesso di requisiti di idoneita'
morale,  finanziaria  e  professionale equivalenti a quelli richiesti
alle persone fisiche ed  imprese  italiane,  comprovati  mediante  la
presentazione  della  documentazione  rilasciata  dalle  autorita' ed
organismi designati dagli altri Stati membri delle Comunita'  europee
e qui di seguito elencati:
Belgique
                 Ministere  des  Communications:  Administration  des
               Transports
Danmark
                 Directorate  of  Road  Transport  (Direktoratet  for
               Vejtransport); County authorities for regular bus ser-
               vices
Deutschland
                 Authorities in the "Lander"
Espana
                 El    Ministro    de    Transportes,    Turismo    y
               Communicaciones; Comunidades Autonomas
France
                 Ministere de l'Equipement, du Logement,  des  Trans-
               ports et de la Mer
Grece
                 Ministry of Transport
Ireland
                 Department of Tourism and Transport
Italia
                 Ministero   dei   trasporti   -  Direzione  generale
               M.C.T.C. (Motorizzazione civile  e  dei  trasporti  in
               concessione) - Roma
Luxembourg
                 Ministere des classes moyennes et du Tourisme
Nederland
                 Ministerie  van  Verkeer  en Waterstaat Directoraat-
               Generaal voor  het  Vervoer  Hoofdafdeling  Wegvervoer
               (goods) Hoofdafdeling Openbaar en Besloten vervoer
Portugal
                 Ministerio   des   Obras   Publicas   Transportes  e
               Comunicacoese   -   Direocao-Geral   de    Transportes
               Terrestres
United Kingdom Area licensing authorities
  2.  I requisiti di idoneita' morale, finanziaria e professionale di
cui al comma 1, devono essere dimostrati contestualmente alla domanda
di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose  per
conto  di  terzi,  secondo quanto previsto dal titolo I della legge 6
giugno  1974,  n. 298, e secondo le disposizioni regolamentari di cui
al  decreto  ministeriale  16  maggio  1991,  n.  198,  citati  nelle
premesse.
  3.  Fino  all'entrata  in  vigore  sul  piano  internazionale della
convenzione sulla soppressione della legalizzazione degli atti  negli
Stati  membri  delle  Comunita'  europee,  firmata  a Bruxelles il 25
maggio 1987, i documenti  prodotti  ai  sensi  dei  commi  precedenti
devono  recare  l'"Apostilla"  prevista  dalla convenzione adottata a
l'Aja il 5 ottobre 1961 e ratificata con legge 20 dicembre  1966,  n.
1253,  fatta  eccezione  per i cittadini danesi, tenuto conto che tra
l'Italia e la Danimarca e' gia' vigente la reciprocita' di  cui  alla
citata  convenzione  di  Bruxelles,  a  partire  dal 10 gennaio 1991,
nonche'  per  i  cittadini  tedeschi  ai  sensi   della   convenzione
bilaterale  -  Roma  il  7  giugno 1969 - in vigore gia' dal 5 maggio
1975.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             - Per la direttiva n. 77/796 si  veda  nelle  note  alle
          premesse.
          Note alle premesse:
            -   La   legge   n.  428/1990  recante  disposizioni  per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita' europee (legge comunitaria per
          il 1990) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  2
          del  12 gennaio 1991. Il testo dell'art. 14, comma 2, della
          predetta legge n. 428/1990  e'  il  seguente:  "Le  persone
          fisiche  e  le  imprese con sede nel territorio degli Stati
          membri delle Comunita' europee per svolgere, sul territorio
          italiano, le attivita',  anche  di  lovoro  dipendente,  di
          trasportatore di merci o di trasportatore di viaggiatori su
          strada,  mediante  autobus  o  filoveicoli, nel settore dei
          trasporti nazionali  o  internazionali,  devono  essere  in
          possesso  di  requisiti  di idoneita' morale, finanziaria e
          professionale equivalenti a quelli richiesti  alle  persone
          fisiche   ed   imprese   italiane,  comprovati  mediate  la
          presentazione   della   documentazione   rilasciata   dalle
          autorita'  ed  organismi designati dagli altri Stati membri
          delle Comunita' europee".   - La direttiva  CEE  n.  561/74
          riguardante  l'accesso alla professione di trasportatore di
          merci su strada nel  settore  dei  trasporti  nazionali  ed
          internazionali e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          delle  Comunita'  europee n. L 308 del 19 novembre 1974.  -
          La  direttiva  del  Consiglio  n.  77/796/CEE  recante   il
          "riconoscimento  reciproco  di diplomi, certificati e altri
          titoli di trasportatore di  merci  e  di  trasportatore  di
          persone su strada, che comporta misure destinate a favorire
          l'esercizio  effettivo  della  liberta'  di stabilimento di
          detti trasportatori", e' stata  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  delle Comunita' europee n. L 334 del 24 dicembre
          1977.  - La direttiva del Consiglio n. 438/89 che  modifica
          sia  la  direttiva n. 74/561/CEE riguardante l'accesso alla
          professione di trasportatore di merci su strada nel settore
          dei trasporti nazionali e internazionali, sia la  direttiva
          n.  77/796/CEE  per il riconoscimento reciproco di diplomi,
          certificati ed altri titoli di trasportatore di merci (e di
          trasportatore di persone) su strada e che  comporta  misure
          destinate  a  favorire l'esercizio effettivo della liberta'
          di stabilimento di detti trasportatori, e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.  L  212
          del  22 luglio 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana - 2a serie speciale - n.  72  del
          14   settembre  1989.     -  La  legge  n.  298/1974  reca:
          "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di
          cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori
          di cose e istituzione di un sistema di tariffe  a  forcella
          per  i  trasporti  di  merci su strada" e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974.   -  Il
          decreto  ministeriale  16  maggio  1991,  n.  198, recante:
          "Regolamento di attuazione della  direttiva  del  Consiglio
          delle  Comunita'  europee  n.  438  del  21 giugno 1989 che
          modifica la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee
          n. 561 del 12  novembre  1974  riguardante  l'accesso  alla
          professione di trasportatore di merci su strada nel settore
          dei  trasporti nazionali e internazionali", al fine di dare
          disposizioni definitive nella suddetta  materia,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 158 dell'8 luglio
          1991.    -  La  legge  n.  1253/1966  recante  ratifica  ed
          esecuzione della convenzione riguardante l'abolizione della
          legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a L'Aja
          il  5  ottobre  1961,  e'  stata  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 26 del  30  gennaio  1967.    -  La  legge  n.
          106/1990  recante  ratifica ed esecuzione della convenzione
          relativa alla soppressione  della  legalizzazione  di  atti
          negli  Stati  membri  delle  Comunita'  europee,  firmata a
          Bruxelles il 25 maggio  1987,  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 108 dell'11
          maggio 1990.  - La comunicazione del Ministero degli esteri
          recante  l'entrata  in  vigore  nei  rapporti  tra Italia e
          Danimarca  della  convenzione  sulla   soppressione   della
          legalizzazione   degli   atti   negli  Stati  membri  delle
          Comunita' europee, firmata a Bruxelles il 25  maggio  1987,
          e'   stata   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana n. 268 del 16  novembre  1990.    -  La
          legge   n.   55/1990  recante  nuove  disposizioni  per  la
          prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre
          gravi  forme di manifestazione di pericolosita' sociale, e'
          stata pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  69  del  23
          marzo  1990.  Il testo dell'art. 7, comma 4, della predetta
          legge  n.  55/1990  recante  l'indicazione  delle   cariche
          rivestite  in  seno  a  societa' per cui vi e' l'obbligo di
          acquisire la certificazione prefettizia,  e'  il  seguente:
          "Quando  gli  atti  o  i  contratti riguardano societa', la
          certificazione e'  richiesta  nei  confronti  della  stessa
          societa'.  Essa  e'  altresi'  richiesta,  se  trattasi  di
          societa'  di  capitali  o  di  societa'  cooperative,   nei
          confronti  dell'amministratore e del legale rappresentante;
          se trattasi di societa' in nome collettivo,  nei  confronti
          di  tutti  i  soci;  se trattasi di societa' in accomandita
          semplice, nei confronti dei soci accomandatari; se trattasi
          di consorzi, nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e
          degli imprenditori o societa'  consorziate.    Se  trattasi
          delle  societa'  di cui all'art. 2506 del codice civile, la
          certificazione e' richiesta nei  confronti  di  coloro  che
          rappresentano  stabilmente la societa' nel territorio dello
          Stato".  - La circolare 28 giugno 1990 USG  n.  2481  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1990,  reca:  "Nuove
          disposizioni  per  la prevenzione della delinquenza di tipo
          mafioso  e  di  altre  gravi  forme  di  manifestazione  di
          pericolosita' sociale" - Certificazione antimafia - recita,
          tra l'altro: "Quanto alle persone fisiche, si ritiene utile
          precisare  che anche nei confronti dei cittadini stranieri,
          pur se  residenti  all'estero,  deve  essere  acquisita  la
          certificazione  prefettizia".  - Il testo degli articoli 3,
          4, 6 della direttiva n. 77/796/CEE e' il seguente:    "Art.
          3.  -  1.  Fatti  salvi i paragrafi 2 e 3, uno Stato membro
          ospitante riconosce, per l'accesso ad una  delle  attivita'
          previste   dall'art.   2,   come   prova   sufficiente   di
          onorabilita' o di mancanza di fallimento, la  presentazione
          di  un  estratto  del  casellario  giudiziario  oppure,  in
          mancanza di esso, di un documento  equipollente  rilasciato
          da un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente del
          Paese di origine o di provenienza del trasportatore, da cui
          si  rilevi  che tali requisiti sono soddisfatti.  2. Quando
          uno  Stato  membro  esige  dai  propri   cittadini   taluni
          requisiti  di  onorabilita',  la  cui prova non puo' essere
          fornita dal documento di cui al  paragrafo  1,  tale  Stato
          accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri
          Stati  membri,  un  attestato  rilasciato  da  un'autorita'
          giudiziaria o amministrativa competente del Paese d'origine
          o di provenienza, da cui risulti che  tali  requisiti  sono
          soddisfatti.  Tali  attestati riguardano i precisi elementi
          di fatto presi in considerazione nel Paese ospitante.    3.
          Se  il documento richiesto in conformita' dei paragrafi 1 e
          2 non e' rilasciato dal Paese di origine o di  provenienza,
          esso  puo'  essere  sostituito da una dichiarazione giurata
          oppure da una dichiarazione solenne, fatta dall'interessato
          davanti  a  un'autorita'   giudiziaria   o   amministrativa
          competente  oppure,  se  del caso, davanti ad un notaio del
          Paese  di  origine  o  di  provenienza,  che  rilascia   un
          attestato  che faccia fede di questo giuramento o di questa
          dichiarazione  solenne.  La  dichiarazione  di  mancanza di
          fallimento puo' essere fatta anche davanti ad un  organismo
          professionale   qualificato  dello  stesso  Paese.    4.  I
          documenti rilasciati conformemente ai paragrafi 1 e  2  non
          devono,  al  momento della loro presentazione, essere stati
          rilasciati da piu' di tre mesi.  Cio'  vale  anche  per  le
          dichiarazioni  fatte  conformemente al paragrafo 3".  "Art.
          4. - 1. Quando in uno Stato membro  ospitante  deve  essere
          provata  la  capacita'  finanziaria  mediante un attestato,
          tale  Stato   considera   gli   attestati   corrispondenti,
          rilasciati   dalle   banche   del   Paese  d'origine  o  di
          provenienza o da altri organismi designati da  tale  Paese,
          come  equivalenti  agli  attestati  rilasciati  nel proprio
          territorio.  2. Quando uno Stato membro  esige  dai  propri
          cittadini   taluni   requisiti   riguardanti  la  capacita'
          finanziaria la  cui  prova  non  puo'  essere  fornita  dal
          documento  di  cui  al paragrafo 1, tale Stato accetta come
          prova  sufficiente,  per  i  cittadini  degli  altri  Stati
          membri,    un    attestato   rilasciato   da   un'autorita'
          amministrativa  competente  del  Paese  di  origine  o   di
          provenienza,   da  cui  risulti  che  tali  requisiti  sono
          soddisfatti. Tali attestati riguardano i  precisi  elementi
          di  fatto  presi  in  considerazione  nel Paese ospitante".
          "Art. 6. - Entro il termine previsto dell'art. 7, gli Stati
          membri designano le autorita' o  gli  organismi  competenti
          per  il  rilascio dei documenti di cui agli articoli 3 e 4,
          nonche' dell'attestato di  cui  all'art.  5,  paragrafo  2,
          della  presente direttiva. Essi ne informano immediatamente
          gli altri Stati membri e  la  Commissione".    -  Il  testo
          dell'art.  14,  comma  3,  della  legge  n.  428/1990 e' il
          seguente: "Con decreti  del  Ministro  dei  trasporti  sono
          indicati,  sulla  base  delle  comunicazioni da parte degli
          Stati membri delle Comunita' europee, le  autorita'  e  gli
          organismi di cui al comma 2".
          Note all'art. 1:
             -  Il  titolo  I  della  legge  n.  298/1974 prevede fra
          l'altro le modalita' di presentazione della domanda e della
          dimostrazione delle condizioni e requisiti per l'iscrizione
          all'albo secondo quanto indicato dagli articoli 12 e 13  di
          seguito  riportati,  con  le  modificazioni  previste dalla
          legge  n.  132/1987,  art.  4:     "Art.   12   (Iscrizione
          nell'albo). - Le persone fisiche o giuridiche che intendono
          iscriversi   all'albo  devono  farne  domanda  al  comitato
          provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha  la  sede
          principale.  Ove l'impresa abbia piu' di una sede essa deve
          essere  iscritta  anche presso i singoli comitati nella cui
          circoscrizione si trovino  le  sue  sedi  secondarie.  Tale
          iscrizione  si  ottiene  mediante  comunicazione  corredata
          dalle attestazioni  di  iscrizione  dell'impresa  nell'albo
          della sede principale e di iscrizione della sede secondaria
          alla  locale  camera di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura.   Il comitato provinciale  attesta  l'avvenuta
          iscrizione  nell'albo".  "Art. 13 (Requisiti e condizioni).
          - I requisiti e le condizioni  per  l'iscrizione  nell'albo
          sono  i seguenti:   1) avere la cittadinanza italiana per i
          titolari di imprese individuali, salvo quanto previsto  dal
          successivo  art.  14;  2)  avere la disponibilita' di mezzi
          tecnici ed economici adeguati  all'attivita'  da  svolgere.
          Con  il  regolamento  di  esecuzione  saranno  stabilite le
          misure dei predetti mezzi e le quote di  libera  proprieta'
          degli  stessi  giudicate  necessarie  per  i  vari gradi di
          attivita' e per le diverse specializzazioni.    Coloro  che
          sono  qualificati  artigiani  a norma della legge 25 luglio
          1956, n. 860, sono esenti dall'obbligo di fornire la  prova
          del  possesso  dei  requisiti  di cui al presente n. 2); 3)
          essere  iscritto  alla  camera  di  commercio,   industria,
          artigianato    ed    agricoltura,    per   l'attivita'   di
          autotrasporto  di  cose  per  conto  di  terzi;  4)   avere
          stipulato contratto di assicurazione per la responsabilita'
          civile  dipendente dall'uso degli autoveicoli e per i danni
          alle cose da trasportare, con i  massimali  prescritti  nel
          regolamento  di esecuzione, che comunque non possono essere
          inferiori a quelli previsti in altre disposizioni  legisla-
          tive in vigore; 5) avere ottemperato alle norme di legge in
          materia di previdenza ed assicurazioni sociali per i propri
          dipendenti;  6) essere iscritto nei ruoli delle imposte sui
          redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al
          reddito di impresa  o  avere  presentato  la  dichiarazione
          relativamente   a  tale  reddito;  7)  non  aver  riportato
          condanne a  pene  che  importino  la  interdizione  da  una
          professione  o  da  un'arte  o  l'incapacita' ad esercitare
          uffici direttivi presso qualsiasi impresa,  salvo  che  sia
          intervenuta  riabilitazione  a  norma  degli articoli 178 e
          seguenti del codice penale.   Per  i  titolari  di  imprese
          aritigiane,  l'incapacita'  ad  esercitare uffici direttivi
          non impedisce l'iscrizione nell'albo; 8) non avere in corso
          procedura  di  fallimento,  ne'  essere  stato  soggetto  a
          procedura   fallimentare,   salvo   che   sia   intervenuta
          riabilitazione a norma degli articoli 142  e  seguenti  del
          regio  decreto  16  marzo  1942, n. 267.   I requisiti e le
          condizioni  di  cui  ai  numeri  7)  e  8)  devono   essere
          posseduti:  a) quando si tratta di impresa individuale, dal
          titolare   di   essa   e,   quando  questi  abbia  preposto
          all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa  o  di  una
          sede  un  institore od un direttore, anche da quest'ultimo;
          b) quando si tratti di societa', da tutti  i  soci  per  la
          societa'  in  nome collettivo, da soci accomandatari per la
          societa'  in  accomandita  semplice  o  per  azioni;  dagli
          amministratori  per  ogni altro tipo di societa'.  La prova
          del possesso dei requisiti e delle  condizioni  di  cui  ai
          numeri  3),  7)  e  8)  deve  essere  fornita,  mediante le
          necessarie  certificazioni,  all'atto  della  presentazione
          della  domanda  di iscrizione; il possesso del requisito di
          cui  al  numero  1)  deve  formare  oggetto   di   apposita
          dichiarazione  da  parte  dell'interessato.    La prova del
          possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai  numeri
          2),  4)  e  5)  e della condizione di cui al numero 6) puo'
          essere fornita, rispettivamente, entro  novanta  giorni  ed
          entro  diciotto  mesi  dalla  data dell'autorizzazione.   I
          termini  di  cui   al   precedente   comma   possono,   per
          giustificati motivi, essere prorogati di non oltre sessanta
          giorni  dal comitato provinciale competente.  Fino a quando
          non sia intervenuta l'autorizzazione di cui  alla  presente
          legge  e  non  sia  data  la  prova del possesso di tutti i
          requisiti  e  delle  condizioni  di  cui  al  primo  comma,
          l'iscrizione  avviene  in  via  provvisoria  in  un  elenco
          separato.  Coloro i quali, nei termini stabiliti dai  commi
          precedenti,  non forniscano le prove richieste sono esclusi
          dall'elenco e decadono dall'autorizzazione".   -  L'art.  2
          del  decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, recante i
          requisiti per l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori
          secondo le modalita' previste dagli articoli successivi del
          D.M.   medesimo e' il seguente:   "Art. 2.  -  1.  Ai  fini
          dell'iscrizione  in  via  provvisoria nell'elenco di cui al
          sesto comma dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298,
          le imprese individuali  e  societarie  oltre  ai  requisiti
          previsti dal gia' citato art. 13, devono dimostrare di:  a)
          soddisfare  al  requisito della onorabilita'; b) soddisfare
          al requisito  della  capacita'  finanziaria;  c)  possedere
          adeguata   capacita'  professionale.     2.  -  Il  mancato
          permanere dei predetti  requisiti  comporta  la  esclusione
          dall'elenco  separato  di  cui  al  richiamato  sesto comma
          dell'art.  13  della   legge   n.   298/1974,   ovvero   la
          cancellazione  dall'albo ai sensi del punto 6) dell'art. 20
          della  stessa  legge".    -  Il  modello   dell'"Apostilla"
          prevista  dalla  convenzione  adottata a L'Aja il 5 ottobre
          1961 e ratificata con legge 20  dicembre  1966,  n.    1253
          (citata nelle note alle premesse), e' il seguente:
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                       ANNEXE A LA CONVENTION
                         Modele d'apostille
                L'apostille aura la forme d'un carre'
                de 9 centimetres de cote' au minimum
                              APOSTILLE
              (Convention de La Haye du 5 october 1961)
1. Pays:.............................................................
Le present acte public
2. a ete' signe' par.................................................
3. agissant en qualite' de...........................................
4. est revetu du sceau/timbre de.....................................
                              Atteste'
5. a'................................. 6. le.........................
7. par...............................................................
8. sous N›...................
9. Sceau/timbre:                              10. Signature:
 ..................                        ......................
---------------------------------------------------------------------
   -  L'"Apostilla"  di  cui  alla  nota precedente non si applica ai
cittadini danesi, in quanto la convenzione di Bruxelles del 25 maggio
1987 sulla soppressione della legalizzazione (citata nelle note  alle
premesse),   pur   non   essendo   entrata   in   vigore   sul  piano
internazionale,  deve  considerarsi  applicata  nelle  relazioni  tra
Italia  e  Danimarca,  come  comunicato  dal  Ministero  degli affari
esteri, Gazzetta Ufficiale 16 novembre 1990 (citata nelle  note  alle
premesse).    -  La  convenzione  bilaterale tra Italia e Germania in
materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, firmata a Roma  il
7 giugno 1969, il cui ordine di esecuzione in Italia e' stato sancito
dalla legge 12 aprile 1973, n. 176 (Gazzetta Ufficiale n. 121 dell'11
maggio 1973) con entrata in vigore il 5 maggio 1975 concerne, tra gli
altri:  "atti  e  documenti  pubblici,  muniti  di  sigillo  o timbro
ufficiale,  quali:  atti  e  documenti  dell'autorita'   giudiziaria,
compresi  quelli  rilasciati  da  un  cancelliere  e  dal  PM; atti e
documenti di un'autorita' amministrativa ..".