IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria per il 1990), ed in particolare l'art. 14 con cui al comma 2 viene dato sostanziale recepimento alla direttiva del Consiglio n. 77/796/CEE, come modificata ed integrata dalla direttiva del Consiglio n. 89/438/CEE del 21 giugno 1989; Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, con cui al titolo I si istituisce l'Albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conto di terzi, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' i relativi provvedimenti di attuazione; Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, recante "Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali"; Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1253, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961"; Vista la legge 24 aprile 1990, n. 106, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunita' europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987"; Vista la comunicazione del Ministero degli affari esteri (Gazzetta Ufficiale 16 novembre 1990, n. 268) con cui viene indicato che tra l'Italia e la Danimarca la convenzione sulla soppressione della legalizzazione si applica a partire del 10 gennaio 1991, pur non essendo entrata in vigore sul piano internazionale; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55 e le relative precisazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la circolare 28 giugno 1990 USG n. 2481 ed in particolare l'obbligo di acquisire la certificazione prefettizia (c.d. antimafia) anche nei confronti di cittadini stranieri che operano con potere di amministratore o rappresentante legale, ovvero rivestono le cariche indicate nell'art. 7, comma 4, della citata legge n. 55/1990; Tenuto conto che il documento denominato VII/B-1 datato Brussels, 7 dicembre 1989 HJ/1t-D39 trasmesso dalla Commissione per il tramite della rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunita' europee con lettera del 16 marzo 1990, n. 2353, contiene l'elenco dei competenti organismi e autorita' dei corrispondenti Paesi comunitari, al rilascio della documentazione di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva n. 77/796/CEE secondo le modalita' previste all'art. 6 della stessa direttiva volta al reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altre formalita' necessari per la qualificazione degli operatori nel settore dei trasporti su strada di merci; Ritenuta la necessita' di proccedere ad indicare le autorita' e gli organismi designati dagli Stati membri delle Comunita' europee al rilascio della suddetta documentazione in adempimento di quanto disposto all'art. 14, comma 3, della citata legge 29 dicembre 1990, n. 428; Decreta: Art. 1. 1. Le persone fisiche e le imprese con sede nel territorio degli Stati membri delle Comunita' europee che intendano svolgere sul territorio nazionale le attivita', anche di lavoro dipendente, di trasportatore di merci su strada, nel settore dei trasporti nazionali o internazionali, devono essere in possesso di requisiti di idoneita' morale, finanziaria e professionale equivalenti a quelli richiesti alle persone fisiche ed imprese italiane, comprovati mediante la presentazione della documentazione rilasciata dalle autorita' ed organismi designati dagli altri Stati membri delle Comunita' europee e qui di seguito elencati: Belgique Ministere des Communications: Administration des Transports Danmark Directorate of Road Transport (Direktoratet for Vejtransport); County authorities for regular bus ser- vices Deutschland Authorities in the "Lander" Espana El Ministro de Transportes, Turismo y Communicaciones; Comunidades Autonomas France Ministere de l'Equipement, du Logement, des Trans- ports et de la Mer Grece Ministry of Transport Ireland Department of Tourism and Transport Italia Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. (Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) - Roma Luxembourg Ministere des classes moyennes et du Tourisme Nederland Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat- Generaal voor het Vervoer Hoofdafdeling Wegvervoer (goods) Hoofdafdeling Openbaar en Besloten vervoer Portugal Ministerio des Obras Publicas Transportes e Comunicacoese - Direocao-Geral de Transportes Terrestres United Kingdom Area licensing authorities 2. I requisiti di idoneita' morale, finanziaria e professionale di cui al comma 1, devono essere dimostrati contestualmente alla domanda di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, secondo quanto previsto dal titolo I della legge 6 giugno 1974, n. 298, e secondo le disposizioni regolamentari di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, citati nelle premesse. 3. Fino all'entrata in vigore sul piano internazionale della convenzione sulla soppressione della legalizzazione degli atti negli Stati membri delle Comunita' europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987, i documenti prodotti ai sensi dei commi precedenti devono recare l'"Apostilla" prevista dalla convenzione adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961 e ratificata con legge 20 dicembre 1966, n. 1253, fatta eccezione per i cittadini danesi, tenuto conto che tra l'Italia e la Danimarca e' gia' vigente la reciprocita' di cui alla citata convenzione di Bruxelles, a partire dal 10 gennaio 1991, nonche' per i cittadini tedeschi ai sensi della convenzione bilaterale - Roma il 7 giugno 1969 - in vigore gia' dal 5 maggio 1975.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Per la direttiva n. 77/796 si veda nelle note alle premesse. Note alle premesse: - La legge n. 428/1990 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 12 gennaio 1991. Il testo dell'art. 14, comma 2, della predetta legge n. 428/1990 e' il seguente: "Le persone fisiche e le imprese con sede nel territorio degli Stati membri delle Comunita' europee per svolgere, sul territorio italiano, le attivita', anche di lovoro dipendente, di trasportatore di merci o di trasportatore di viaggiatori su strada, mediante autobus o filoveicoli, nel settore dei trasporti nazionali o internazionali, devono essere in possesso di requisiti di idoneita' morale, finanziaria e professionale equivalenti a quelli richiesti alle persone fisiche ed imprese italiane, comprovati mediate la presentazione della documentazione rilasciata dalle autorita' ed organismi designati dagli altri Stati membri delle Comunita' europee". - La direttiva CEE n. 561/74 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 308 del 19 novembre 1974. - La direttiva del Consiglio n. 77/796/CEE recante il "riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada, che comporta misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della liberta' di stabilimento di detti trasportatori", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 334 del 24 dicembre 1977. - La direttiva del Consiglio n. 438/89 che modifica sia la direttiva n. 74/561/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali, sia la direttiva n. 77/796/CEE per il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli di trasportatore di merci (e di trasportatore di persone) su strada e che comporta misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della liberta' di stabilimento di detti trasportatori, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 212 del 22 luglio 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2a serie speciale - n. 72 del 14 settembre 1989. - La legge n. 298/1974 reca: "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974. - Il decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, recante: "Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali", al fine di dare disposizioni definitive nella suddetta materia, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 1991. - La legge n. 1253/1966 recante ratifica ed esecuzione della convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 30 gennaio 1967. - La legge n. 106/1990 recante ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunita' europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 108 dell'11 maggio 1990. - La comunicazione del Ministero degli esteri recante l'entrata in vigore nei rapporti tra Italia e Danimarca della convenzione sulla soppressione della legalizzazione degli atti negli Stati membri delle Comunita' europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 16 novembre 1990. - La legge n. 55/1990 recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 1990. Il testo dell'art. 7, comma 4, della predetta legge n. 55/1990 recante l'indicazione delle cariche rivestite in seno a societa' per cui vi e' l'obbligo di acquisire la certificazione prefettizia, e' il seguente: "Quando gli atti o i contratti riguardano societa', la certificazione e' richiesta nei confronti della stessa societa'. Essa e' altresi' richiesta, se trattasi di societa' di capitali o di societa' cooperative, nei confronti dell'amministratore e del legale rappresentante; se trattasi di societa' in nome collettivo, nei confronti di tutti i soci; se trattasi di societa' in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari; se trattasi di consorzi, nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o societa' consorziate. Se trattasi delle societa' di cui all'art. 2506 del codice civile, la certificazione e' richiesta nei confronti di coloro che rappresentano stabilmente la societa' nel territorio dello Stato". - La circolare 28 giugno 1990 USG n. 2481 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1990, reca: "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale" - Certificazione antimafia - recita, tra l'altro: "Quanto alle persone fisiche, si ritiene utile precisare che anche nei confronti dei cittadini stranieri, pur se residenti all'estero, deve essere acquisita la certificazione prefettizia". - Il testo degli articoli 3, 4, 6 della direttiva n. 77/796/CEE e' il seguente: "Art. 3. - 1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, uno Stato membro ospitante riconosce, per l'accesso ad una delle attivita' previste dall'art. 2, come prova sufficiente di onorabilita' o di mancanza di fallimento, la presentazione di un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza di esso, di un documento equipollente rilasciato da un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente del Paese di origine o di provenienza del trasportatore, da cui si rilevi che tali requisiti sono soddisfatti. 2. Quando uno Stato membro esige dai propri cittadini taluni requisiti di onorabilita', la cui prova non puo' essere fornita dal documento di cui al paragrafo 1, tale Stato accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, un attestato rilasciato da un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente del Paese d'origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti. Tali attestati riguardano i precisi elementi di fatto presi in considerazione nel Paese ospitante. 3. Se il documento richiesto in conformita' dei paragrafi 1 e 2 non e' rilasciato dal Paese di origine o di provenienza, esso puo' essere sostituito da una dichiarazione giurata oppure da una dichiarazione solenne, fatta dall'interessato davanti a un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente oppure, se del caso, davanti ad un notaio del Paese di origine o di provenienza, che rilascia un attestato che faccia fede di questo giuramento o di questa dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento puo' essere fatta anche davanti ad un organismo professionale qualificato dello stesso Paese. 4. I documenti rilasciati conformemente ai paragrafi 1 e 2 non devono, al momento della loro presentazione, essere stati rilasciati da piu' di tre mesi. Cio' vale anche per le dichiarazioni fatte conformemente al paragrafo 3". "Art. 4. - 1. Quando in uno Stato membro ospitante deve essere provata la capacita' finanziaria mediante un attestato, tale Stato considera gli attestati corrispondenti, rilasciati dalle banche del Paese d'origine o di provenienza o da altri organismi designati da tale Paese, come equivalenti agli attestati rilasciati nel proprio territorio. 2. Quando uno Stato membro esige dai propri cittadini taluni requisiti riguardanti la capacita' finanziaria la cui prova non puo' essere fornita dal documento di cui al paragrafo 1, tale Stato accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, un attestato rilasciato da un'autorita' amministrativa competente del Paese di origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti. Tali attestati riguardano i precisi elementi di fatto presi in considerazione nel Paese ospitante". "Art. 6. - Entro il termine previsto dell'art. 7, gli Stati membri designano le autorita' o gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui agli articoli 3 e 4, nonche' dell'attestato di cui all'art. 5, paragrafo 2, della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione". - Il testo dell'art. 14, comma 3, della legge n. 428/1990 e' il seguente: "Con decreti del Ministro dei trasporti sono indicati, sulla base delle comunicazioni da parte degli Stati membri delle Comunita' europee, le autorita' e gli organismi di cui al comma 2". Note all'art. 1: - Il titolo I della legge n. 298/1974 prevede fra l'altro le modalita' di presentazione della domanda e della dimostrazione delle condizioni e requisiti per l'iscrizione all'albo secondo quanto indicato dagli articoli 12 e 13 di seguito riportati, con le modificazioni previste dalla legge n. 132/1987, art. 4: "Art. 12 (Iscrizione nell'albo). - Le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo devono farne domanda al comitato provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale. Ove l'impresa abbia piu' di una sede essa deve essere iscritta anche presso i singoli comitati nella cui circoscrizione si trovino le sue sedi secondarie. Tale iscrizione si ottiene mediante comunicazione corredata dalle attestazioni di iscrizione dell'impresa nell'albo della sede principale e di iscrizione della sede secondaria alla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il comitato provinciale attesta l'avvenuta iscrizione nell'albo". "Art. 13 (Requisiti e condizioni). - I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nell'albo sono i seguenti: 1) avere la cittadinanza italiana per i titolari di imprese individuali, salvo quanto previsto dal successivo art. 14; 2) avere la disponibilita' di mezzi tecnici ed economici adeguati all'attivita' da svolgere. Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le misure dei predetti mezzi e le quote di libera proprieta' degli stessi giudicate necessarie per i vari gradi di attivita' e per le diverse specializzazioni. Coloro che sono qualificati artigiani a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono esenti dall'obbligo di fornire la prova del possesso dei requisiti di cui al presente n. 2); 3) essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi; 4) avere stipulato contratto di assicurazione per la responsabilita' civile dipendente dall'uso degli autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare, con i massimali prescritti nel regolamento di esecuzione, che comunque non possono essere inferiori a quelli previsti in altre disposizioni legisla- tive in vigore; 5) avere ottemperato alle norme di legge in materia di previdenza ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti; 6) essere iscritto nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito; 7) non aver riportato condanne a pene che importino la interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale. Per i titolari di imprese aritigiane, l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi non impedisce l'iscrizione nell'albo; 8) non avere in corso procedura di fallimento, ne' essere stato soggetto a procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I requisiti e le condizioni di cui ai numeri 7) e 8) devono essere posseduti: a) quando si tratta di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede un institore od un direttore, anche da quest'ultimo; b) quando si tratti di societa', da tutti i soci per la societa' in nome collettivo, da soci accomandatari per la societa' in accomandita semplice o per azioni; dagli amministratori per ogni altro tipo di societa'. La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 3), 7) e 8) deve essere fornita, mediante le necessarie certificazioni, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione; il possesso del requisito di cui al numero 1) deve formare oggetto di apposita dichiarazione da parte dell'interessato. La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 2), 4) e 5) e della condizione di cui al numero 6) puo' essere fornita, rispettivamente, entro novanta giorni ed entro diciotto mesi dalla data dell'autorizzazione. I termini di cui al precedente comma possono, per giustificati motivi, essere prorogati di non oltre sessanta giorni dal comitato provinciale competente. Fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione di cui alla presente legge e non sia data la prova del possesso di tutti i requisiti e delle condizioni di cui al primo comma, l'iscrizione avviene in via provvisoria in un elenco separato. Coloro i quali, nei termini stabiliti dai commi precedenti, non forniscano le prove richieste sono esclusi dall'elenco e decadono dall'autorizzazione". - L'art. 2 del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, recante i requisiti per l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori secondo le modalita' previste dagli articoli successivi del D.M. medesimo e' il seguente: "Art. 2. - 1. Ai fini dell'iscrizione in via provvisoria nell'elenco di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le imprese individuali e societarie oltre ai requisiti previsti dal gia' citato art. 13, devono dimostrare di: a) soddisfare al requisito della onorabilita'; b) soddisfare al requisito della capacita' finanziaria; c) possedere adeguata capacita' professionale. 2. - Il mancato permanere dei predetti requisiti comporta la esclusione dall'elenco separato di cui al richiamato sesto comma dell'art. 13 della legge n. 298/1974, ovvero la cancellazione dall'albo ai sensi del punto 6) dell'art. 20 della stessa legge". - Il modello dell'"Apostilla" prevista dalla convenzione adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961 e ratificata con legge 20 dicembre 1966, n. 1253 (citata nelle note alle premesse), e' il seguente: --------------------------------------------------------------------- ANNEXE A LA CONVENTION Modele d'apostille L'apostille aura la forme d'un carre' de 9 centimetres de cote' au minimum APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 october 1961) 1. Pays:............................................................. Le present acte public 2. a ete' signe' par................................................. 3. agissant en qualite' de........................................... 4. est revetu du sceau/timbre de..................................... Atteste' 5. a'................................. 6. le......................... 7. par............................................................... 8. sous N................... 9. Sceau/timbre: 10. Signature: .................. ...................... --------------------------------------------------------------------- - L'"Apostilla" di cui alla nota precedente non si applica ai cittadini danesi, in quanto la convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 sulla soppressione della legalizzazione (citata nelle note alle premesse), pur non essendo entrata in vigore sul piano internazionale, deve considerarsi applicata nelle relazioni tra Italia e Danimarca, come comunicato dal Ministero degli affari esteri, Gazzetta Ufficiale 16 novembre 1990 (citata nelle note alle premesse). - La convenzione bilaterale tra Italia e Germania in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, firmata a Roma il 7 giugno 1969, il cui ordine di esecuzione in Italia e' stato sancito dalla legge 12 aprile 1973, n. 176 (Gazzetta Ufficiale n. 121 dell'11 maggio 1973) con entrata in vigore il 5 maggio 1975 concerne, tra gli altri: "atti e documenti pubblici, muniti di sigillo o timbro ufficiale, quali: atti e documenti dell'autorita' giudiziaria, compresi quelli rilasciati da un cancelliere e dal PM; atti e documenti di un'autorita' amministrativa ..".