Art. 2.
  Gli interventi straordinari di cui  all'art.  1  sono  destinati  a
fronteggiare  spese  per  manutenzione, sistemazione, sorveglianza di
ambienti destinati all'accoglienza  dei  profughi  e  degli  esodati,
alloggio, vitto, vestiario, trasporto, assistenza igienico-sanitaria,
assistenza   economica,   spese   connesse  con  eventuali  rimpatri,
risarcimenti dei danni  connessi  con  le  situazioni  di  emergenza,
nonche'  all'acquisto di strumenti ed attrezzature di supporto per le
attivita' di intervento.