Art. 3.
  Per  fronteggiare  le  spese  indicate  all'art.  2  le  prefetture
potranno  chiedere  l'assegnazione di somme straordinarie, nei limiti
della disponibilita' complessiva di L. 40.000.000.000.
  Le richieste saranno valutate dalla Direzione generale dei  servizi
civili  del  Ministero  dell'interno  ed  indirizzate al Dipartimento
della protezione civile ai fini del conseguente finanziamento.
  Le spese potranno essere sostenute direttamente dalle prefetture  o
rimborsate,   sempre   attraverso  le  prefetture,  ad  enti  locali,
organismi pubblici e privati, anche a carattere internazionale, sulla
base di idonea documentazione.
  Ai fini della rendicontazione si applicano le disposizioni  di  cui
all'art.  13  della  legge  28  ottobre  1986,  n.  730, citata nelle
premesse.