Art. 2. 1. L'archivio informatico unico aziendale e' formato e gestito a cura di ogni intermediario di cui all'art. 1. 2. In tale archivio devono essere inseriti i dati e le informazioni di seguito indicati: a) la data dell'operazione. Per data dell'operazione si intende quella di effettuazione dell'operazione diretta mente presso la dipendenza dell'intermediario ovvero, negli altri casi, la data in cui l'intermediario acquisisce gli elementi necessari alla contabilizzazione dell'operazione; b) la causale dell'operazione. Per causale si intende l'indicazione del tipo dell'operazione individuato, con i relativi codici, nelle note tecniche emanate dall'Ufficio italiano dei cambi; c) l'importo dei singoli mezzi di pagamento o dei titoli al portatore. Tale importo deve essere evidenziato distinguendo, mediante apposito codice, la parte in contanti dal complessivo ammontare dell'operazione. Non devono essere effettuate compensazioni tra operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso soggetto. Le registrazioni degli importi espressi in valuta estera vanno effettuate, nel controvalore in lire italiane, al cambio di effettiva negoziazione ovvero, in mancanza, al cambio medio Milano- Roma del giorno precedente la data dell'operazione. In ogni caso va conservata evidenza della valuta estera in cui l'operazione e' espressa; d) le complete generalita' (nome, cognome, luogo, data di nascita e indirizzo) e gli estremi del documento di identificazione di chi effettua l'operazione in proprio o per conto terzi; e) le complete generalita' della persona fisica, ovvero, nel caso di altri soggetti, la denominazione e la sede del soggetto per conto del quale l'operazione e' effettuata; f) il codice fiscale della persona fisica che effettua l'operazione per contanti e del soggetto per conto del quale tale operazione e' effettuata. 3. Gli stessi dati identificativi, compreso il codice fiscale, relativi ad ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo, unitamente alle generalita' dei delegati ad operare per conto del titolare del rapporto, devono essere registrati nell'archivio unico. 4. I dati anagrafici e gli altri dati identificativi dei conti, depositi o altri rapporti continuativi, possono essere contenuti in archivi informatici diversi dall'archivio unico, purche' venga garantita la storicita' dei dati medesimi e sia comunque assicurata la possibilita' di trarre evidenze aziendali integrate.