Art. 2.
  1.  L'archivio  informatico  unico aziendale e' formato e gestito a
cura di ogni intermediario di cui all'art. 1.
  2. In tale archivio devono essere inseriti i dati e le informazioni
di seguito indicati:
    a) la data dell'operazione. Per data dell'operazione  si  intende
quella  di  effettuazione  dell'operazione  diretta  mente  presso la
dipendenza dell'intermediario ovvero, negli altri casi,  la  data  in
cui   l'intermediario   acquisisce   gli   elementi   necessari  alla
contabilizzazione dell'operazione;
    b)  la  causale   dell'operazione.   Per   causale   si   intende
l'indicazione  del  tipo  dell'operazione individuato, con i relativi
codici, nelle note tecniche emanate dall'Ufficio italiano dei cambi;
    c) l'importo dei singoli mezzi  di  pagamento  o  dei  titoli  al
portatore.   Tale   importo  deve  essere  evidenziato  distinguendo,
mediante apposito  codice,  la  parte  in  contanti  dal  complessivo
ammontare dell'operazione. Non devono essere effettuate compensazioni
tra  operazioni  di  segno  contrario  poste  in  essere dallo stesso
soggetto. Le registrazioni degli importi espressi  in  valuta  estera
vanno  effettuate,  nel  controvalore  in lire italiane, al cambio di
effettiva negoziazione ovvero, in mancanza, al cambio  medio  Milano-
Roma  del  giorno precedente la data dell'operazione. In ogni caso va
conservata evidenza  della  valuta  estera  in  cui  l'operazione  e'
espressa;
    d) le complete generalita' (nome, cognome, luogo, data di nascita
e  indirizzo)  e  gli estremi del documento di identificazione di chi
effettua l'operazione in proprio o per conto terzi;
    e) le complete generalita' della persona fisica, ovvero, nel caso
di altri soggetti, la denominazione e la sede del soggetto per  conto
del quale l'operazione e' effettuata;
    f)   il   codice   fiscale  della  persona  fisica  che  effettua
l'operazione per contanti e del soggetto per  conto  del  quale  tale
operazione e' effettuata.
  3.  Gli  stessi  dati  identificativi,  compreso il codice fiscale,
relativi ad ogni  conto,  deposito  o  altro  rapporto  continuativo,
unitamente  alle  generalita'  dei  delegati ad operare per conto del
titolare del rapporto, devono essere registrati nell'archivio unico.
  4. I dati anagrafici e gli altri  dati  identificativi  dei  conti,
depositi  o  altri rapporti continuativi, possono essere contenuti in
archivi  informatici  diversi  dall'archivio  unico,  purche'   venga
garantita  la  storicita' dei dati medesimi e sia comunque assicurata
la possibilita' di trarre evidenze aziendali integrate.