Art. 4.
  1.  Le  operazioni  a  valere  su  rapporti  pluri-intestati  vanno
riferite a tutti gli intestatari, indipendentemente dal soggetto  che
esegue l'operazione, soggetto che deve essere comunque identificato.
  2.  Ai  fini della registrazione di operazioni a valere su rapporti
intestati ad una pluralita' di soggetti, puo' essere indicato il solo
numero del rapporto, in presenza di un'anagrafe che comunque consenta
di individuare tutti i cointestatari e garantisca la possibilita'  di
trarre evidenze aziendali integrate. In caso contrario, devono essere
indicati gli estremi identificativi di tutti i soggetti intestatari.
  3.  Non  sono sottoposte a registrazione le operazioni contabili di
accredito e addebito relative ai  titoli  di  Stato,  effettuate  tra
rapporti  recanti  l'identica  intestazione, intrattenuti nell'ambito
della stessa dipendenza dell'intermediario.