Art. 5.
  1.  Nella  predisposizione  degli  strumenti  tecnici di ausilio al
personale incaricato dell'individuazione delle operazioni  frazionate
di  cui  al  punto 2.3 del decreto del Ministro del tesoro in data 19
dicembre 1991, gli intermediari tengono  conto  dei  volumi  e  della
tipologia   dell'attivita'  in  concreto  svolta  presso  le  singole
dipendenze.
  2. L'aggregazione  delle  operazioni  che  possono  ritenersi,  per
natura  e  modalita',  parti  di  un'unica operazione frazionata puo'
effettuarsi con elaborazioni da eseguirsi immediatamente o, comunque,
entro il giorno lavorativo successivo.
  3.   Gli   intermediari,   nell'ambito   della    loro    autonomia
organizzativa,  possono individuare classi di operazioni e di importo
non  significative  ai  fini  della  rilevazione   delle   operazioni
frazionate.
  4.  Sono  escluse  dagli  obblighi  di rilevazione delle operazioni
frazionate, oltre alle fattispecie di cui al punto  2.5  del  decreto
del  Ministro  del  tesoro in data 19 dicembre 1991, le operazioni di
entrata della tesoreria dello Stato e, comunque, qualsiasi operazione
di pagamento a favore dello Stato.
  5. Nel caso  di  ordini  di  pagamento  o  di  accreditamento,  gli
intermediari  effettuano  le aggregazioni ciascuno con riferimento al
soggetto per il quale interviene.