Art. 5. 1. Nella predisposizione degli strumenti tecnici di ausilio al personale incaricato dell'individuazione delle operazioni frazionate di cui al punto 2.3 del decreto del Ministro del tesoro in data 19 dicembre 1991, gli intermediari tengono conto dei volumi e della tipologia dell'attivita' in concreto svolta presso le singole dipendenze. 2. L'aggregazione delle operazioni che possono ritenersi, per natura e modalita', parti di un'unica operazione frazionata puo' effettuarsi con elaborazioni da eseguirsi immediatamente o, comunque, entro il giorno lavorativo successivo. 3. Gli intermediari, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, possono individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni frazionate. 4. Sono escluse dagli obblighi di rilevazione delle operazioni frazionate, oltre alle fattispecie di cui al punto 2.5 del decreto del Ministro del tesoro in data 19 dicembre 1991, le operazioni di entrata della tesoreria dello Stato e, comunque, qualsiasi operazione di pagamento a favore dello Stato. 5. Nel caso di ordini di pagamento o di accreditamento, gli intermediari effettuano le aggregazioni ciascuno con riferimento al soggetto per il quale interviene.