Art. 8.
  1.  Vanno  realizzate  le  seguenti  funzioni  di utilizzo dei dati
contenuti nell'archivio unico aziendale:
    a) ricerca di massa delle informazioni;
    b) interrogazione dell'anagrafe dei rapporti;
    c) aggregazione di specifici sottoinsiemi delle registrazioni;
    d) ricerca interattiva per l'archivio in linea, per le  categorie
di intermediari che saranno specificate nelle istruzioni dell'Ufficio
italiano dei cambi.
  2.  Le  funzioni  di  cui ai punti c) e d) devono essere realizzate
entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto.