Art. 8. 1. Vanno realizzate le seguenti funzioni di utilizzo dei dati contenuti nell'archivio unico aziendale: a) ricerca di massa delle informazioni; b) interrogazione dell'anagrafe dei rapporti; c) aggregazione di specifici sottoinsiemi delle registrazioni; d) ricerca interattiva per l'archivio in linea, per le categorie di intermediari che saranno specificate nelle istruzioni dell'Ufficio italiano dei cambi. 2. Le funzioni di cui ai punti c) e d) devono essere realizzate entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto.