Art. 2. In relazione all'emissione di buoni ordinari del Tesoro, i soggetti indicati nell'art. 1, all'atto della prenotazione da parte della clientela, si impegnano a regolare i titoli al prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta, comprensivo della maggiorazione eventualmente prevista dai relativi decreti di emissione, ed a limitare le eventuali commissioni alla misura massima indicata al successivo comma. Il prezzo medio ponderato con maggiorazione, che e' reso noto con il comunicato stampa della Banca d'Italia e pubblicato a cura del Ministero del tesoro nella Gazzetta Ufficiale, deve essere indicato negli avvisi, datati e costantemente aggiornati, esposti nei locali aperti al pubblico. Nei menzionati avvisi deve essere altresi' indicata la commissione da applicare sull'operazione di sottoscrizione dei buoni. L'importo massimo di tale commissione e' stabilito, per ogni 100 lire di capitale sottoscritto, come segue: L. 0,20 per i buoni trimestrali, L. 0,35 per i buoni semestrali e L. 0,45 per i buoni annuali. La comunicazione inviata alla clientela relativa all'avvenuta assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro deve indicare analiticamente, oltre il capitale nominale dei titoli sottoscritti, i seguenti ulteriori elementi: il prezzo medio ponderato risultante dall'asta di riferimento, comprensivo della maggiorazione eventualmente prevista dai relativi decreti di emissione; la ritenuta fiscale pagata sugli interessi, espressa sia in misura percentuale sia in valore assoluto rispetto al valore nominale; la commissione applicata, espressa sia in misura percentuale sia in valore assoluto rispetto al valore nominale; il prezzo totale di vendita (comprensivo quindi dell'importo della ritenuta fiscale e della commissione) ed il corrispondente tasso di rendimento annuo semplice. Per i buoni del Tesoro denominati in ECU, collocati con procedura d'asta riferita al tasso di interesse, i soggetti indicati nel precedente art. 1 all'atto della prenotazione si impegnano ad assegnare i titoli alla clientela al tasso di interesse nominale risultante dalle operazioni d'asta ed a limitare le eventuali commissioni alla misura massima di L. 0,45 per ogni cento lire di capitale sottoscritto. Il tasso di aggiudicazione, reso noto dalla Banca d'Italia tramite comunicato stampa, nonche' l'ammontare della commissione, deve essere indicato negli avvisi, datati e costantemente aggiornati, esposti nei locali aperti al pubblico. La comunicazione inviata alla clientela relativa all'avvenuta assegnazione dei buoni denominati in ECU deve indicare analiticamente, oltre il capitale nominale sottoscritto, i seguenti ulteriori elementi: il tasso nominale, risultante dalle operazioni d'asta, relativo all'intera durata del prestito; il prezzo indicato nel relativo decreto ministeriale di emissione del prestito; il tasso di cambio lire/ECU adottato in caso di regolamento in lire del prezzo dei titoli; la commissione applicata, espressa sia in misura percentuale sia in valore assoluto rispetto al valore nominale; il prezzo totale, rappresentato dal prezzo di regolamento maggiorato della commissione applicata, ed il corrispondente tasso di rendimento annuo semplice al netto della ritenuta fiscale. Le comunicazioni di cui ai commi terzo e quinto del presente articolo dovranno contenere gli elementi indicati nei commi medesimi a decorrere dal 1 ottobre 1992.