Art. 2.
  In relazione all'emissione di buoni ordinari del Tesoro, i soggetti
indicati  nell'art.  1,  all'atto  della  prenotazione da parte della
clientela, si impegnano a regolare i titoli al prezzo medio ponderato
risultante dalle operazioni d'asta, comprensivo  della  maggiorazione
eventualmente  prevista  dai  relativi  decreti  di  emissione,  ed a
limitare le eventuali commissioni alla  misura  massima  indicata  al
successivo comma. Il prezzo medio ponderato con maggiorazione, che e'
reso  noto con il comunicato stampa della Banca d'Italia e pubblicato
a cura del Ministero del tesoro nella Gazzetta Ufficiale, deve essere
indicato negli avvisi, datati e costantemente aggiornati, esposti nei
locali aperti al pubblico.
  Nei menzionati avvisi deve essere altresi' indicata la  commissione
da  applicare  sull'operazione di sottoscrizione dei buoni. L'importo
massimo di tale commissione  e'  stabilito,  per  ogni  100  lire  di
capitale  sottoscritto,  come segue: L. 0,20 per i buoni trimestrali,
L. 0,35 per i buoni semestrali e L. 0,45 per i buoni annuali.
  La  comunicazione  inviata  alla  clientela  relativa  all'avvenuta
assegnazione   dei   buoni   ordinari   del   Tesoro   deve  indicare
analiticamente, oltre il capitale nominale dei titoli sottoscritti, i
seguenti ulteriori elementi:
   il prezzo medio ponderato  risultante  dall'asta  di  riferimento,
comprensivo  della  maggiorazione eventualmente prevista dai relativi
decreti di emissione;
   la ritenuta fiscale pagata sugli interessi, espressa sia in misura
percentuale sia in valore assoluto rispetto al valore nominale;
   la commissione applicata, espressa sia in misura  percentuale  sia
in valore assoluto rispetto al valore nominale;
   il prezzo totale di vendita (comprensivo quindi dell'importo della
ritenuta  fiscale  e della commissione) ed il corrispondente tasso di
rendimento annuo semplice.
  Per i buoni del Tesoro denominati in ECU, collocati  con  procedura
d'asta  riferita  al  tasso  di  interesse,  i  soggetti indicati nel
precedente  art.  1  all'atto  della  prenotazione  si  impegnano  ad
assegnare  i  titoli  alla  clientela  al tasso di interesse nominale
risultante  dalle  operazioni  d'asta  ed  a  limitare  le  eventuali
commissioni  alla  misura  massima  di L. 0,45 per ogni cento lire di
capitale sottoscritto. Il tasso di aggiudicazione,  reso  noto  dalla
Banca  d'Italia  tramite comunicato stampa, nonche' l'ammontare della
commissione,  deve   essere   indicato   negli   avvisi,   datati   e
costantemente aggiornati, esposti nei locali aperti al pubblico.
  La  comunicazione  inviata  alla  clientela  relativa  all'avvenuta
assegnazione   dei   buoni   denominati   in   ECU   deve    indicare
analiticamente,  oltre  il capitale nominale sottoscritto, i seguenti
ulteriori elementi:
   il tasso nominale, risultante dalle  operazioni  d'asta,  relativo
all'intera durata del prestito;
   il  prezzo indicato nel relativo decreto ministeriale di emissione
del prestito;
   il tasso di cambio lire/ECU adottato in  caso  di  regolamento  in
lire del prezzo dei titoli;
   la  commissione  applicata, espressa sia in misura percentuale sia
in valore assoluto rispetto al valore nominale;
   il  prezzo  totale,  rappresentato  dal  prezzo   di   regolamento
maggiorato della commissione applicata, ed il corrispondente tasso di
rendimento annuo semplice al netto della ritenuta fiscale.
  Le  comunicazioni  di  cui  ai  commi  terzo  e quinto del presente
articolo dovranno contenere gli elementi indicati nei commi  medesimi
a decorrere dal 1› ottobre 1992.