Art. 3. In sede di collocamento dei titoli di Stato a medio-lungo termine, i soggetti di cui all'art. 1 si impegnano ad applicare alla clientela il prezzo di aggiudicazione in asta dei titoli, costituito dal "prezzo fisso di emissione", maggiorato del "diritto di sottoscrizione" risultante dalle operazioni d'asta. Detto prezzo di aggiudicazione, reso noto dalla Banca d'Italia tramite comunicato stampa, deve essere pubblicizzato nei locali aperti al pubblico mediante esposizione di avvisi datati e costantemente aggiornati, contenenti anche l'indicazione del corrispondente tasso di rendimento netto a scadenza. Per i certificati di credito del Tesoro denominati in ECU l'avviso deve altresi' riportare il tasso di cambio lira/ECU adottato per la conversione in lire del prezzo dei titoli. I soggetti sopra indicati non possono addebitare commissioni di collocamento sui titoli assegnati alla clientela, la quale deve corrispondere il solo prezzo di aggiudicazione d'asta, maggiorato, al netto della ritenuta fiscale, degli eventuali interessi maturati dalla data di godimento della cedola a quella del regolamento.