Art. 3.
  In  sede di collocamento dei titoli di Stato a medio-lungo termine,
i soggetti di cui all'art. 1 si impegnano ad applicare alla clientela
il prezzo di  aggiudicazione  in  asta  dei  titoli,  costituito  dal
"prezzo   fisso   di   emissione",   maggiorato   del   "diritto   di
sottoscrizione" risultante dalle operazioni d'asta. Detto  prezzo  di
aggiudicazione,  reso  noto  dalla  Banca d'Italia tramite comunicato
stampa, deve essere  pubblicizzato  nei  locali  aperti  al  pubblico
mediante  esposizione  di  avvisi  datati e costantemente aggiornati,
contenenti anche l'indicazione del corrispondente tasso di rendimento
netto a scadenza.
  Per i certificati di credito del Tesoro denominati in ECU  l'avviso
deve  altresi'  riportare il tasso di cambio lira/ECU adottato per la
conversione in lire del prezzo dei titoli.
  I soggetti sopra indicati non  possono  addebitare  commissioni  di
collocamento  sui  titoli  assegnati  alla  clientela,  la quale deve
corrispondere il solo prezzo di aggiudicazione d'asta, maggiorato, al
netto della ritenuta  fiscale,  degli  eventuali  interessi  maturati
dalla data di godimento della cedola a quella del regolamento.