Art. 4.
  I  soggetti  indicati  nell'art. 1 non possono applicare diritti di
custodia per i titoli che non sono materialmente allestiti ovvero per
quelli che sono custoditi,  dietro  preventiva  autorizzazione  della
clientela, nei depositi della Banca d'Italia.
  Per  i  titoli depositati presso la Banca d'Italia, rappresentati o
meno da materialita', i menzionati soggetti possono  applicare  spese
di gestione e di amministrazione il cui ammontare deve essere portato
a  conoscenza  della  clientela  mediante  indicazione  negli avvisi,
datati e costantemente  aggiornati,  esposti  nei  locali  aperti  al
pubblico;  tali  spese  non  possono superare la misura massima di L.
40.000 a semestre. Qualora il deposito sia costituito solo  da  buoni
ordinari  del  Tesoro  e  da buoni denominati in ECU, l'importo delle
menzionate spese non puo' superare la misura massima di L.  20.000  a
semestre.
  Dette  spese  devono essere indicate nelle comunicazioni periodiche
inviate alla clientela.