Art. 4. I soggetti indicati nell'art. 1 non possono applicare diritti di custodia per i titoli che non sono materialmente allestiti ovvero per quelli che sono custoditi, dietro preventiva autorizzazione della clientela, nei depositi della Banca d'Italia. Per i titoli depositati presso la Banca d'Italia, rappresentati o meno da materialita', i menzionati soggetti possono applicare spese di gestione e di amministrazione il cui ammontare deve essere portato a conoscenza della clientela mediante indicazione negli avvisi, datati e costantemente aggiornati, esposti nei locali aperti al pubblico; tali spese non possono superare la misura massima di L. 40.000 a semestre. Qualora il deposito sia costituito solo da buoni ordinari del Tesoro e da buoni denominati in ECU, l'importo delle menzionate spese non puo' superare la misura massima di L. 20.000 a semestre. Dette spese devono essere indicate nelle comunicazioni periodiche inviate alla clientela.