Art. 5.
  I  soggetti  indicati  nell'art.  1,  per  i  titoli  materialmente
allestiti e presso di loro depositati, possono richiedere diritti  di
custodia  il  cui  ammontare  deve  essere portato a conoscenza della
clientela mediante indicazione negli avvisi, datati  e  costantemente
aggiornati,  esposti nei locali aperti al pubblico; tali diritti, che
comprendono anche le eventuali spese di cui  al  precedente  art.  4,
secondo comma, non possono superare la misura massima di L. 150.000 a
semestre.
  Dette  spese  devono essere indicate nelle comunicazioni periodiche
inviate alla clientela.