Art. 5. I soggetti indicati nell'art. 1, per i titoli materialmente allestiti e presso di loro depositati, possono richiedere diritti di custodia il cui ammontare deve essere portato a conoscenza della clientela mediante indicazione negli avvisi, datati e costantemente aggiornati, esposti nei locali aperti al pubblico; tali diritti, che comprendono anche le eventuali spese di cui al precedente art. 4, secondo comma, non possono superare la misura massima di L. 150.000 a semestre. Dette spese devono essere indicate nelle comunicazioni periodiche inviate alla clientela.