Art. 2. 1. Le domande per ottenere le nuove autorizzazioni debbono essere presentate, in duplice esemplare, di cui uno in bollo, presso gli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della provincia nella quale l'impresa richiedente risulti iscritta all'albo per la sede unica o principale ovvero per una sede secondaria, entro il termine improrogabile del 31 ottobre 1992. 2. La domanda in bollo deve essere sottoscritta, con firma autenticata, da persona che abbia poteri di rappresentanza dell'impresa. 3. Con successivo provvedimento sara' indicata la documentazione da presentare a corredo della domanda.