Art. 2.
  1.  Le  domande per ottenere le nuove autorizzazioni debbono essere
presentate, in duplice esemplare, di cui uno  in  bollo,  presso  gli
uffici  della  motorizzazione  civile  e dei trasporti in concessione
della provincia nella quale l'impresa  richiedente  risulti  iscritta
all'albo  per  la  sede  unica  o  principale  ovvero  per  una  sede
secondaria, entro il termine improrogabile del 31 ottobre 1992.
  2.  La  domanda  in  bollo  deve  essere  sottoscritta,  con  firma
autenticata,   da   persona   che   abbia  poteri  di  rappresentanza
dell'impresa.
  3. Con successivo provvedimento sara' indicata la documentazione da
presentare a corredo della domanda.