Art. 3. 1. Il contingente complessivo annuale delle nuove autorizzazioni da assegnare e' ripartito per provincia in numero proporzionale al numero delle imprese iscritte al relativo albo provinciale degli autotrasportatori. 2. Le imprese assegnatarie delle autorizzazioni debbono dare la prova della disponibilita' del veicolo, entro il termine improrogabile di sei mesi dalla data di notificazione della graduatoria ai sensi del successivo art. 5.