Art. 3.
  1. Il contingente complessivo annuale delle nuove autorizzazioni da
assegnare  e'  ripartito  per  provincia  in  numero proporzionale al
numero delle imprese iscritte  al  relativo  albo  provinciale  degli
autotrasportatori.
  2.  Le  imprese  assegnatarie  delle autorizzazioni debbono dare la
prova  della   disponibilita'   del   veicolo,   entro   il   termine
improrogabile   di   sei  mesi  dalla  data  di  notificazione  della
graduatoria ai sensi del successivo art. 5.