Art. 4. 1. Il numero complessivo delle nuove autorizzazioni e' ripartito dal competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella misura sottoindicata fra le seguenti categorie: a) 70 per cento alle imprese di cui al comma 3 del precedente art. 1; b) 30 per cento alle imprese di cui ai commi 4 e 6 del precedente art. 1. 2. Nell'ambito di ogni categoria le domande per ottenere l'autorizzazione sono graduate sulla base del criterio di preferenza determinato dal numero di autorizzazioni di cui le imprese siano gia' titolari. A parita' di tali condizioni prevale il criterio della maggiore anzianita' di iscrizione alla C.C.I.A.A. della relativa provincia.