Art. 4.
  1.  Il  numero  complessivo delle nuove autorizzazioni e' ripartito
dal competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e  dei
trasporti  in  concessione nella misura sottoindicata fra le seguenti
categorie:
    a) 70 per cento alle imprese di cui al  comma  3  del  precedente
art. 1;
    b) 30 per cento alle imprese di cui ai commi 4 e 6 del precedente
art. 1.
  2.   Nell'ambito   di   ogni  categoria  le  domande  per  ottenere
l'autorizzazione sono graduate sulla base del criterio di  preferenza
determinato dal numero di autorizzazioni di cui le imprese siano gia'
titolari.  A  parita'  di  tali  condizioni prevale il criterio della
maggiore anzianita' di  iscrizione  alla  C.C.I.A.A.  della  relativa
provincia.