Art. 5. 1. L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede a rilasciare le autorizzazioni secondo l'ordine di graduatoria nell'ambito di ogni categoria nel numero disponibile per ciascuna provincia. 2. Le graduatorie provinciali sono notificate a tutte le imprese con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e sono rese pubbliche.