Art. 5.
  1.   L'ufficio   provinciale  della  motorizzazione  civile  e  dei
trasporti in concessione  provvede  a  rilasciare  le  autorizzazioni
secondo  l'ordine  di  graduatoria  nell'ambito di ogni categoria nel
numero disponibile per ciascuna provincia.
  2. Le graduatorie provinciali sono notificate a  tutte  le  imprese
con  lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  e sono rese
pubbliche.