IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale; Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988); Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, recante la programmazione triennale per la tutela dell'ambiente; Viste le delibere CIPE del 5 agosto 1988 e del 3 agosto 1990 concernenti il programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale; Vista la legge 6 dicembre 1991 e in particolare l'art. 34, comma 2, che prevede l'istituzione d'intesa con la regione Sardegna, del Parco nazionale del golfo di Orosei, Gennargentu e dell'isola dell'Asinara; Considerato che il Ministero dell'ambiente e la regione autonoma della Sardegna concordano che la predetta intesa debba essere ispirata ai seguenti principi: deve essere garantita l'attiva partecipazione della regione autonoma della Sardegna alle fasi preparatorie e deliberanti inerenti al programma triennale per le aree naturali protette di cui all'art. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; deve essere assicurato un adeguato intervento della regione autonoma della Sardegna nella scelta dei componenti dei diversi organi di gestione provvisoria e definitiva dell'Ente parco previsti dalla legge quadro sulle aree protette; nella fase di definizione della delimitazione provvisoria e delle conseguenti misure di salvaguardia di cui all'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si deve tener conto della normativa statale e regionale in materia e della pianificazione della regione Sardegna, degli enti locali e degli enti intermedi, nonche' degli studi gia' effettuati o in corso di predisposizione; per quanto riguarda la sorveglianza sull'istituendo Parco nazionale dovra' farsi riferimento al Corpo forestale regionale; ferme restando le competenze dell'autorita' statale, il Ministero dell'ambiente si impegna a dare preventiva informazione alla regione Sardegna e alle province di tutti gli atti e di tutte le attivita' attinenti alla vigilanza e alla gestione del Parco; dovra' darsi un autonomo rilievo alla gestione dell'isola dell'Asinara, nella prospettiva della creazione di un Parco nazionale a se stante; con un'intesa di programma, da stipularsi entro sei mesi a partire dalla data del presente protocollo, dovra' essere assicurato un adeguato quadro economico-finanziario derivante da diverse fonti finanziarie disponibili nazionali e comunitarie a sostegno degli interventi per la tutela della promozione e dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni interessate dal Parco nazionale, in particolare con l'impegno di riservare una quota percentuale fissa minima del 50% delle assunzioni nel rispetto delle norme sul collocamento di giovani disoccupati e di operatori riqualificati provenienti dal settore agro-silvo-pastorale, assunzioni da effettuare nei comuni interessati dal Parco; dovra' essere corrisposto un equo indennizzo dei comuni e dei privati ai quali sono state poste limitazioni all'uso dei propri territori e delle attivita' attualmente in atto e consentite; dovra' essere salvaguardata ed incentivata l'attivita' agro- silvo-pastorale-zootecnica in atto e consentita; al fine di consentire un adeguato equilibrio tra attivita' di conservazione e quelle di sviluppo, gli aspetti gestionali e promozionali delle risorse marine e quelli ad esse connesse delle aree ricadenti nel Parco, saranno regolamentati da un'apposita ulteriore intesa tra Ministero dell'ambiente e regione Sardegna, sulla base di apposito studio elaborato da una commissione paritetica composta da rappresentanti dello Stato, della regione Sardegna, delle province, degli enti intermedi e degli enti locali interessati; dovra' essere predisposto e attuato un dettagliato programma di informazione e sensibilizzazione delle popolazioni che illustri motivazioni e opportunita' di sviluppo socio-economiche connesse all'istituzione del Parco nazionale; Premesso che: l'istituzione nei territori del Gennargentu, del golfo di Orosei e dell'isola dell'Asinara di un Parco nazionale deve essere finalizzata a promuovere un processo di sviluppo economico e sociale basato sulla tutela e sulla valorizzazione delle risorse naturali, nonche' della identita' storica e culturale delle popolazioni residenti e capace di diffondere gli effetti positivi sull'intera Sardegna, anche in relazione dell'inserimento dell'isola nelle moderne dinamiche europee; l'istituzione del Parco nazionale del Gennargentu, del golfo di Orosei e dell'isola dell'Asinara deve misurarsi con i problemi connessi alle condizioni di debolezza economica e occupazionale delle zone interne della Sardegna e con la radicata e legittima aspirazione delle comunita' locali e delle loro istituzioni rappresentative e democratiche di essere protagoniste del governo del territorio, in cooperazione con la regione e con lo Stato; la legge nazionale n. 394/1991: "Legge-quadro sulle aree protette" deve essere attuata tenendo conto della specificita' istituzionale della Sardegna, delle condizioni economiche e sociali dei comuni interessati, delle caratteristiche peculiari dell'area; Concordano sulla seguente I N T E S A: Art. 1. E' istituito il Parco nazionale del golfo di Orosei, Gennargentu e dell'isola dell'Asinara di cui all'art. 34, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, secondo le procedure previste dalla medesima legge e con l'osservanza delle specificazioni dettate negli articoli successivi.