Art. 2.
   Ferma  restando  la  partecipazione  della  regione autonoma della
Sardegna ai lavori  del  comitato  per  le  aree  protette  ai  sensi
dell'art.   3,  comma  1,  della  legge  n.  394/1991,  il  Ministero
dell'ambiente si impegna  a  consultare  la  regione  autonoma  della
Sardegna nella fase di predisposizione del programma triennale per le
aree  protette,  invitando,  altresi',  la  consulta  tecnica  di cui
all'art. 3, comma 7, della legge 6  dicembre  1991,  n.  394,  a  far
partecipare ai propri lavori un rappresentante della regione Sardegna
allorquando  verranno  trattate materie di interesse di quest'ultima.
Inoltre un rappresentante della regione Sardegna ed almeno un esperto
di  elevata  qualificazione  professionale  designato  dalla  regione
stessa  parteciperanno  ai  lavori  della  segreteria  tecnica di cui
all'art. 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.