Art. 2. Ferma restando la partecipazione della regione autonoma della Sardegna ai lavori del comitato per le aree protette ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 394/1991, il Ministero dell'ambiente si impegna a consultare la regione autonoma della Sardegna nella fase di predisposizione del programma triennale per le aree protette, invitando, altresi', la consulta tecnica di cui all'art. 3, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, a far partecipare ai propri lavori un rappresentante della regione Sardegna allorquando verranno trattate materie di interesse di quest'ultima. Inoltre un rappresentante della regione Sardegna ed almeno un esperto di elevata qualificazione professionale designato dalla regione stessa parteciperanno ai lavori della segreteria tecnica di cui all'art. 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.