Art. 3. Il Ministero dell'ambiente si impegna alla preventiva consultazione della regione autonoma della Sardegna per garantire che i componenti degli organi di gestione provvisoria e definitiva dell'Ente parco abbiano i requisiti di chiara e riconosciuta professionalita' con competenza in materia di conservazione della natura, nonche' di conoscenza del contesto economico e ambientale dei territori inseriti nel Parco nazionale.