Art. 3.
   Il    Ministero   dell'ambiente   si   impegna   alla   preventiva
consultazione della regione autonoma della Sardegna per garantire che
i componenti  degli  organi  di  gestione  provvisoria  e  definitiva
dell'Ente   parco  abbiano  i  requisiti  di  chiara  e  riconosciuta
professionalita' con competenza in  materia  di  conservazione  della
natura, nonche' di conoscenza del contesto economico e ambientale dei
territori inseriti nel Parco nazionale.