Art. 4.
   Il  Ministero  dell'ambiente si impegna a concordare, d'intesa con
la regione Sardegna, l'attivazione di un apposito comitato paritetico
Ministero-regione-enti locali per la predisposizione delle misure  di
salvaguardia  provvisorie  del  Parco  nazionale  e  la delimitazione
provvisoria  dello  stesso  che,  in  assenza  di  accordo   con   le
amministrazioni  locali  interessate,  potra'  prevedere inizialmente
anche l'esclusione di comuni attualmente inseriti nella delimitazione
di cui all'allegato A  della  legge  regionale  n.  31/1989,  nonche'
l'inclusione  di  comuni non facenti parte di detto allegato. Inoltre
rappresentanti della regione, degli enti locali e  delle  universita'
sarde   faranno   parte  del  comitato  di  gestione  provvisoria  in
conformita' ai principi di cui all'art. 9 della  legge  n.  394/1991,
istituito  dal  Ministero  dell'ambiente.  Nell'espletamento di dette
attivita' il Ministero si  impegna  a  tener  conto  della  normativa
statale  e  regionale  in materia, nonche' della pianificazione della
regione Sardegna, degli  enti  locali  e  degli  enti  intermedi.  Il
Ministero   dell'ambiente   si   impegna,  inoltre,  a  garantire  la
compatibilita'  ed  il  raccordo  degli  studi  e  degli   interventi
finanziati  ai sensi della legge n. 67/1988 e della relativa delibera
CIPE del 5 agosto 1988, con gli studi e le progettazioni sull'assetto
territoriale del Parco nazionale realizzate  dalla  regione  e  dalle
province interessate e degli enti locali.