Art. 4. Il Ministero dell'ambiente si impegna a concordare, d'intesa con la regione Sardegna, l'attivazione di un apposito comitato paritetico Ministero-regione-enti locali per la predisposizione delle misure di salvaguardia provvisorie del Parco nazionale e la delimitazione provvisoria dello stesso che, in assenza di accordo con le amministrazioni locali interessate, potra' prevedere inizialmente anche l'esclusione di comuni attualmente inseriti nella delimitazione di cui all'allegato A della legge regionale n. 31/1989, nonche' l'inclusione di comuni non facenti parte di detto allegato. Inoltre rappresentanti della regione, degli enti locali e delle universita' sarde faranno parte del comitato di gestione provvisoria in conformita' ai principi di cui all'art. 9 della legge n. 394/1991, istituito dal Ministero dell'ambiente. Nell'espletamento di dette attivita' il Ministero si impegna a tener conto della normativa statale e regionale in materia, nonche' della pianificazione della regione Sardegna, degli enti locali e degli enti intermedi. Il Ministero dell'ambiente si impegna, inoltre, a garantire la compatibilita' ed il raccordo degli studi e degli interventi finanziati ai sensi della legge n. 67/1988 e della relativa delibera CIPE del 5 agosto 1988, con gli studi e le progettazioni sull'assetto territoriale del Parco nazionale realizzate dalla regione e dalle province interessate e degli enti locali.