Art. 5.
   Al  fine  di  garantire un adeguato quadro economico e finanziario
che  consenta  un  effettivo  miglioramento   socio-economico   delle
popolazioni  interessate  dal  Parco,  il  Ministero dell'ambiente si
impegna  a  concludere  un'intesa  di  programma  Stato-regione   che
individui  risorse  certe  e  quantificate,  provenienti dal bilancio
statale, regionale e dai fondi comunitari, finalizzato a un  progetto
di  sviluppo economico e sociale delle aree interessate dal Parco e a
tal fine ad inserire nei provvedimenti attuativi del piano  triennale
per  la  programmazione  ambientale di cui alla legge n. 305/1989 una
riserva finanziaria da destinare  al  programma  di  sviluppo  socio-
economico  e  di  protezione  dell'ambiente  utilizzando le procedure
analoghe a quelle previste dal programma speciale ARIS  di  cui  alla
delibera  CIPE  del  3 agosto 1990, il Ministero si impegna inoltre a
promuovere  l'attivazione  delle  misure  di  incentivazione  di  cui
all'art.  7  della  legge  6 dicembre 1991, n. 394. In particolare il
Ministero dell'ambiente si impegna a riservare una quota  percentuale
fissa  minima  del  50% delle assunzioni nel rispetto delle norme sul
collocamento di giovani  disoccupati  e  di  operatori  riqualificati
provenienti   dal   settore   agro-silvo-pastorale,   assunzioni   da
effettuare nei comuni interessati  dal  Parco.  Quanto  sopra  dovra'
essere definito entro sei mesi dalla data del presente protocollo con
un apposito documento di intesa di programma.