Art. 5. Al fine di garantire un adeguato quadro economico e finanziario che consenta un effettivo miglioramento socio-economico delle popolazioni interessate dal Parco, il Ministero dell'ambiente si impegna a concludere un'intesa di programma Stato-regione che individui risorse certe e quantificate, provenienti dal bilancio statale, regionale e dai fondi comunitari, finalizzato a un progetto di sviluppo economico e sociale delle aree interessate dal Parco e a tal fine ad inserire nei provvedimenti attuativi del piano triennale per la programmazione ambientale di cui alla legge n. 305/1989 una riserva finanziaria da destinare al programma di sviluppo socio- economico e di protezione dell'ambiente utilizzando le procedure analoghe a quelle previste dal programma speciale ARIS di cui alla delibera CIPE del 3 agosto 1990, il Ministero si impegna inoltre a promuovere l'attivazione delle misure di incentivazione di cui all'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare il Ministero dell'ambiente si impegna a riservare una quota percentuale fissa minima del 50% delle assunzioni nel rispetto delle norme sul collocamento di giovani disoccupati e di operatori riqualificati provenienti dal settore agro-silvo-pastorale, assunzioni da effettuare nei comuni interessati dal Parco. Quanto sopra dovra' essere definito entro sei mesi dalla data del presente protocollo con un apposito documento di intesa di programma.