Art. 8. Il Ministero dell'ambiente si impegna a salvaguardare ed incentivare le attivita' agro-silvo-pastorali in atto e consentite compatibili con la tutela dell'ambiente, nonche' ad attivare e a realizzare adeguate forme compensative nei confronti dei comuni e dei privati ai quali sono state poste limitazioni all'uso dei propri territori e delle attivita' attualmente in atto e consentite.