Art. 8.
   Il   Ministero   dell'ambiente   si  impegna  a  salvaguardare  ed
incentivare le attivita' agro-silvo-pastorali in  atto  e  consentite
compatibili  con  la  tutela  dell'ambiente,  nonche' ad attivare e a
realizzare adeguate forme compensative nei confronti dei comuni e dei
privati ai quali sono state  poste  limitazioni  all'uso  dei  propri
territori e delle attivita' attualmente in atto e consentite.