LA GIUNTA DEL COMITATO
                    INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283  e  15  settembre  1947,  n.  896,  e  successive
disposizioni;
  Visto  il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce
le direttive CEE in materia di specialita' medicinali;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79, concernente la
trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi  delle
specialita' medicinali per uso umano;
  Visto il provvedimento CIP n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale e'
stato  approvato  il  nuovo metodo di determinazione del prezzo delle
specialita' medicinali ed in particolare il punto 9  che  prevede  la
revisione  graduale  di situazioni di disparita' pregresse in maniera
di garantire prezzi uguali per prodotti uguali;
  Ritenuto che il  processo  di  annullamento  dei  differenziali  di
prezzo   dovra'   articolarsi   gradualmente  in  quattro  interventi
comportanti ciascuno la riduzione del 25%, e cio' per consentire alle
imprese interessate di ammortizzare la  revisione  dei  prezzi  senza
eccessivi squilibri nella redditivita' aziendale;
  Considerate   le   modalita'  ed  i  tempi  tecnici  necessari  per
l'aggiornamento del prezzo sulle giacenze e  ritenuta  l'esigenza  di
non pregiudicare la lettura automatica del bollino ottico, nonche' di
assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuita';
  Vista  la  relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici
in data 25 giugno 1992;
  Considerata l'urgenza;
                              Delibera:
   A) Il processo di annullamento dei differenziali di  prezzo  delle
specialita' medicinali di cui all'allegato A e' articolato in quattro
interventi con le seguenti cadenze:
   1) meno del 25% dal giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale;
   2) meno 25% dal 1› luglio 1993;
   3) meno 25% dal 1› luglio 1994;
   4) meno 25% dal 1› luglio 1995.
  B)  A  decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente provvedimento nella Gazzetta  Ufficiale  e  fino  al  30
giugno   1993,   i   prezzi   delle  specialita'  medicinali  di  cui
all'allegato A sono modificati  cosi'  come  riportati  nell'allegato
stesso. Detti nuovi prezzi sono fissi ed unici su tutto il territorio
nazionale  e  sono  comprensivi  dell'IVA.  Le  successive variazioni
conseguenti  a  quanto  disposto  al  precedente  punto  1)   saranno
tempestivamente  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  a cura della
Segreteria generale del CIP - Servizio prodotti farmaceutici.
   C) I produttori, i grossisti  ed  i  farmacisti  provvederanno  ad
applicare  i nuovi prezzi direttamente al cliente fino ad esaurimento
delle scorte e comunque non oltre il  1›  agosto  1992.  Le  giacenze
esistenti  dopo  tale  data  presso gli industriali, i grossisti ed i
farmacisti dovranno essere aggiornate, limitatamente alle indicazioni
sulla parte della confezione diversa dal bollino ottico, mediante  la
sovrastampa   indelebile  o  l'adozione  di  un  bollino  trasparente
autoadesivo  recante  il  prezzo di vendita al pubblico stabilito dal
presente provvedimento e l'indicazione "CIP n. 9/1992" da sovrapporre
all'etichetta esterna originale. Il predetto bollino non deve  essere
asportabile se non deteriorando l'etichetta originale.
   Roma, 25 giugno 1992
                          Il Ministro dell'industria, del commercio
                         e dell'artigianato - Presidente della giunta
                                          BODRATO