LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni; Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialita' medicinali; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79, concernente la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialita' medicinali per uso umano; Visto il provvedimento CIP n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale e' stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialita' medicinali ed in particolare il punto 9 che prevede la revisione graduale di situazioni di disparita' pregresse in maniera di garantire prezzi uguali per prodotti uguali; Ritenuto che il processo di annullamento dei differenziali di prezzo dovra' articolarsi gradualmente in quattro interventi comportanti ciascuno la riduzione del 25%, e cio' per consentire alle imprese interessate di ammortizzare la revisione dei prezzi senza eccessivi squilibri nella redditivita' aziendale; Considerate le modalita' ed i tempi tecnici necessari per l'aggiornamento del prezzo sulle giacenze e ritenuta l'esigenza di non pregiudicare la lettura automatica del bollino ottico, nonche' di assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuita'; Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992; Considerata l'urgenza; Delibera: A) Il processo di annullamento dei differenziali di prezzo delle specialita' medicinali di cui all'allegato A e' articolato in quattro interventi con le seguenti cadenze: 1) meno del 25% dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale; 2) meno 25% dal 1 luglio 1993; 3) meno 25% dal 1 luglio 1994; 4) meno 25% dal 1 luglio 1995. B) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e fino al 30 giugno 1993, i prezzi delle specialita' medicinali di cui all'allegato A sono modificati cosi' come riportati nell'allegato stesso. Detti nuovi prezzi sono fissi ed unici su tutto il territorio nazionale e sono comprensivi dell'IVA. Le successive variazioni conseguenti a quanto disposto al precedente punto 1) saranno tempestivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale a cura della Segreteria generale del CIP - Servizio prodotti farmaceutici. C) I produttori, i grossisti ed i farmacisti provvederanno ad applicare i nuovi prezzi direttamente al cliente fino ad esaurimento delle scorte e comunque non oltre il 1 agosto 1992. Le giacenze esistenti dopo tale data presso gli industriali, i grossisti ed i farmacisti dovranno essere aggiornate, limitatamente alle indicazioni sulla parte della confezione diversa dal bollino ottico, mediante la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il prezzo di vendita al pubblico stabilito dal presente provvedimento e l'indicazione "CIP n. 9/1992" da sovrapporre all'etichetta esterna originale. Il predetto bollino non deve essere asportabile se non deteriorando l'etichetta originale. Roma, 25 giugno 1992 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta BODRATO