IL GOVERNATORE Visti gli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche; Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82; Visto il proprio provvedimento 5 luglio 1992 (in Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 1992); Dispone: Art. 1. A decorrere dal 17 luglio 1992 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia e' variata dal 13 per cento al 13,75 per cento. Restano fermi i commi 2 e 3 dell'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro del 22 dicembre 1991.