Art. 2. 1. Resta fermo l'obbligo, sancito dall'art. 14 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'art. 13 della legge 26 aprile 1986, n. 193, dei partecipanti a manifestazioni, competizioni ed allenamenti sportivi di uniformarsi alle norme di sicurezza della Federazione italiana sci nautico.