Art. 2.
  1. Resta fermo l'obbligo,  sancito  dall'art.  14  della  legge  11
febbraio  1971,  n.  50,  come sostituito dall'art. 13 della legge 26
aprile 1986, n. 193, dei partecipanti a manifestazioni,  competizioni
ed  allenamenti sportivi di uniformarsi alle norme di sicurezza della
Federazione italiana sci nautico.