Art. 3.
  1. Il servizio pubblico non di linea per il  rimorchio  di  persone
munite  di  sci  acquatici o acquaplani effettuato per conto di terzi
con  imbarcazioni  a  motore  sulle  vie   d'acqua   interne   rimane
disciplinato  dal  decreto del Ministro dei trasporti 27 agosto 1955,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955.
   Roma, 11 giugno 1992
                                                 Il Ministro: BERNINI