Art. 3. 1. Il servizio pubblico non di linea per il rimorchio di persone munite di sci acquatici o acquaplani effettuato per conto di terzi con imbarcazioni a motore sulle vie d'acqua interne rimane disciplinato dal decreto del Ministro dei trasporti 27 agosto 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955. Roma, 11 giugno 1992 Il Ministro: BERNINI