IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il regolamento n. 3330/91/CEE del Consiglio del 7 novembre 1991 relativo al nuovo regime per la rilevazione e l'elaborazione delle statistiche degli scambi di beni tra Paesi membri applicabile nel periodo di transizione che inizia dal 1 gennaio 1993, durante il quale e' fatto obbligo, tra l'altro, ai servizi nazionali di rilevazione statistica di fornire mensilmente ai competenti servizi comunitari supporti di informazione comprendenti i dati dei citati scambi intracomunitari; Vista la direttiva n. 680/91/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991, che stabilisce il regime dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo transitorio, nel corso del quale viene disposta l'acquisizione di elenchi ricapitolativi delle transazioni intracomunitarie; Visto il regolamento n. 218/92/CEE del Consiglio del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette, che disciplina le modalita' di archiviazione e scambio automatizzato delle informazioni concernenti le transazioni intracomunitarie; Visto l'art. 27 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, concernente la revisione dell'ordinamento e dei compiti degli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette; Visto l'art. 11, nono comma, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, che disciplina i poteri degli uffici doganali in materia di verifiche e controlli in attuazione degli accordi di mutua assistenza amministrativa o di atti normativi comunitari; Visto l'art. 21 del citato decreto legislativo n. 374/1990 che incarica il Ministro delle finanze di stabilire le norme necessarie a coordinare i controlli integrati presso le imprese interessate all'interscambio di merci con l'estero ed a regolare i rapporti del Dipartimento delle dogane con le autorita' doganali di altri Paesi e lo scambio reciproco di dati con gli stessi; Considerato che i nuovi adempimenti di rilevazione degli scambi intracomunitari sostituiscono le attivita' di raccolta e immissione in archivi magnetici - a fini fiscali ed a fini statistici - delle dichiarazioni doganali riepilogative attualmente trattate esclusivamente dagli uffici del Dipartimento, comprendendo, nella parte preponderante, i medesimi dati e richiedendo i medesimi controlli automatizzati; Considerato che il nuovo sistema di rilevazione e' destinato ad operare nel solo periodo transitorio e che pertanto, per motivi di economia e funzionalita' amministrativa appare necessario utilizzare ove possibile servizi, strutture, procedure e specializzazioni esistenti piuttosto che affrontare investimenti straordinari in termini di risorse umane e strumentali; Ritenuto che l'utilizzazione degli uffici del Dipartimento delle dogane, ed il ricorso ai tradizionali metodi di questi ultimi, sia manuali che informatici e telematici, per l'acquisizione dei dati del commercio internazionale appare di notevole convenienza anche per gli operatori comunitari i quali potranno avvalersi parimenti di specializzazioni, procedure ed interfacce predisposte per l'intero traffico internazionale; Decreta: Art. 1. 1. In applicazione del regolamento n. 3330/91/CEE del Consiglio del 7 novembre 1991 e della direttiva n. 680/91/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991, gli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette provvedono alla rilevazione, all'archiviazione, ed alla gestione delle informazioni fornite dai soggetti che effettuano scambi di merci tra Stati membri della Comunita' economica europea. 2. Gli uffici del Dipartimento delle dogane possono effettuare verifiche tese a controllare l'assolvimento degli obblighi statistici e fiscali connessi all'effettuazione di scambi intracomunitari con competenza primaria nei confronti dei soggetti che svolgono anche attivita' di interscambio con i Paesi non appartenenti alla CEE. 3. Ai fini della cooperazione amministrativa disciplinata dal regolamento n. 218/92/CEE del 27 gennaio 1992, il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette concorre alle prescritte incombenze per l'acquisizione, la fornitura e lo scambio di informazioni, anche con tecniche informatiche e telematiche, nei confronti dei competenti servizi nazionali, comunitari e degli altri Paesi membri CEE.