IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  regolamento  n. 3330/91/CEE del Consiglio del 7 novembre
1991 relativo al nuovo regime per  la  rilevazione  e  l'elaborazione
delle  statistiche  degli scambi di beni tra Paesi membri applicabile
nel periodo di transizione che inizia dal 1› gennaio 1993, durante il
quale  e'  fatto  obbligo,  tra  l'altro,  ai  servizi  nazionali  di
rilevazione  statistica  di fornire mensilmente ai competenti servizi
comunitari supporti di informazione comprendenti i  dati  dei  citati
scambi intracomunitari;
  Vista  la  direttiva  n.  680/91/CEE  del Consiglio del 16 dicembre
1991, che stabilisce il regime dell'imposta sul valore  aggiunto  per
il   periodo   transitorio,   nel  corso  del  quale  viene  disposta
l'acquisizione   di   elenchi   ricapitolativi   delle    transazioni
intracomunitarie;
  Visto  il  regolamento  n.  218/92/CEE del Consiglio del 27 gennaio
1992, concernente la cooperazione amministrativa  nel  settore  delle
imposte  indirette,  che  disciplina  le modalita' di archiviazione e
scambio automatizzato delle informazioni concernenti  le  transazioni
intracomunitarie;
  Visto  l'art.  27  del  decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105,
concernente la revisione dell'ordinamento e dei compiti degli  uffici
del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;
  Visto  l'art.  11,  nono  comma, del decreto legislativo 8 novembre
1990, n. 374, che  disciplina  i  poteri  degli  uffici  doganali  in
materia di verifiche e controlli in attuazione degli accordi di mutua
assistenza amministrativa o di atti normativi comunitari;
  Visto  l'art.  21  del  citato  decreto legislativo n. 374/1990 che
incarica il Ministro delle finanze di stabilire le norme necessarie a
coordinare  i  controlli  integrati  presso  le  imprese  interessate
all'interscambio  di  merci con l'estero ed a regolare i rapporti del
Dipartimento delle dogane con le autorita' doganali di altri Paesi  e
lo scambio reciproco di dati con gli stessi;
  Considerato  che  i  nuovi  adempimenti di rilevazione degli scambi
intracomunitari sostituiscono le attivita' di raccolta  e  immissione
in  archivi  magnetici  - a fini fiscali ed a fini statistici - delle
dichiarazioni    doganali    riepilogative    attualmente    trattate
esclusivamente  dagli  uffici  del  Dipartimento, comprendendo, nella
parte  preponderante,  i  medesimi  dati  e  richiedendo  i  medesimi
controlli automatizzati;
  Considerato  che  il  nuovo  sistema di rilevazione e' destinato ad
operare nel solo periodo transitorio e che pertanto,  per  motivi  di
economia  e funzionalita' amministrativa appare necessario utilizzare
ove  possibile  servizi,  strutture,  procedure  e   specializzazioni
esistenti  piuttosto  che  affrontare  investimenti  straordinari  in
termini di risorse umane e strumentali;
  Ritenuto che l'utilizzazione degli uffici  del  Dipartimento  delle
dogane,  ed  il  ricorso ai tradizionali metodi di questi ultimi, sia
manuali che informatici e telematici, per l'acquisizione dei dati del
commercio internazionale appare di notevole convenienza anche per gli
operatori  comunitari  i  quali  potranno  avvalersi   parimenti   di
specializzazioni,  procedure  ed  interfacce predisposte per l'intero
traffico internazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. In applicazione del regolamento n. 3330/91/CEE del Consiglio del
7  novembre 1991 e della direttiva n. 680/91/CEE del Consiglio del 16
dicembre 1991, gli uffici  del  Dipartimento  delle  dogane  e  delle
imposte  indirette provvedono alla rilevazione, all'archiviazione, ed
alla gestione delle informazioni fornite dai soggetti che  effettuano
scambi di merci tra Stati membri della Comunita' economica europea.
  2.  Gli  uffici  del  Dipartimento  delle dogane possono effettuare
verifiche tese a controllare l'assolvimento degli obblighi statistici
e fiscali connessi all'effettuazione di  scambi  intracomunitari  con
competenza  primaria  nei  confronti  dei soggetti che svolgono anche
attivita' di interscambio con i Paesi non appartenenti alla CEE.
  3. Ai  fini  della  cooperazione  amministrativa  disciplinata  dal
regolamento  n. 218/92/CEE del 27 gennaio 1992, il Dipartimento delle
dogane e delle imposte indirette concorre alle prescritte  incombenze
per  l'acquisizione, la fornitura e lo scambio di informazioni, anche
con tecniche informatiche e telematiche, nei confronti dei competenti
servizi nazionali, comunitari e degli altri Paesi membri CEE.