Art. 2. 1. Per l'esecuzione delle verifiche generali e parziali di controllo di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni dell'art. 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. Resta ferma inoltre l'applicazione della legge 7 gennaio 1929, n. 4. 2. Qualora nella ricezione delle informazioni di cui al presente decreto ovvero nel corso delle operazioni di verifica e controllo compiute dal Dipartimento delle dogane vengano rilevati errori, omissioni od inosservanze agli obblighi di informazione fiscale o statistica, i verbalizzanti debbono effettuare comunicazione a tutti gli uffici ed organi interessati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme di base che prevedono le singole violazioni, nonche' delle altre eventuali sanzioni previste dalle norme doganali.