Art. 2.
  1.   Per  l'esecuzione  delle  verifiche  generali  e  parziali  di
controllo di cui all'art. 1, si applicano le  disposizioni  dell'art.
11  del  decreto  legislativo  8  novembre  1990, n. 374. Resta ferma
inoltre l'applicazione della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
  2. Qualora nella ricezione delle informazioni di  cui  al  presente
decreto  ovvero  nel  corso  delle operazioni di verifica e controllo
compiute dal  Dipartimento  delle  dogane  vengano  rilevati  errori,
omissioni  od  inosservanze  agli  obblighi di informazione fiscale o
statistica, i verbalizzanti debbono effettuare comunicazione a  tutti
gli uffici ed organi interessati, ferma restando l'applicazione delle
sanzioni  stabilite  dalle  norme  di  base  che prevedono le singole
violazioni, nonche' delle altre  eventuali  sanzioni  previste  dalle
norme doganali.