Art. 3. 1. Per le finalita' di cui all'art. 1 e' costituita presso la prefettura di Palermo una disponibilita' di lire 7 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile. 2. L'erogazione della predetta somma alla prefettura di Palermo avviene mediante ordinativi di pagamento tratti sulla contabilita' speciale intestata al Fondo per la protezione civile a favore della contabilita' speciale intestata alla prefettura di Palermo. 3. Il prefetto di Palermo e' delegato alla gestione delle disponibilita' di cui al comma 1 con l'osservanza, ai fini della rendicontazione delle spese, delle vigenti disposizioni relative, ai sensi dell'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. 4. Per la finalita' della presente ordinanza e' autorizzata la spesa di lire 7 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 1571 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1992. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.