Art. 3.
  1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'art. 1 e' costituita presso la
prefettura di Palermo una disponibilita' di lire 7 miliardi a  carico
del Fondo per la protezione civile.
  2.  L'erogazione  della  predetta  somma alla prefettura di Palermo
avviene mediante ordinativi di pagamento  tratti  sulla  contabilita'
speciale  intestata  al Fondo per la protezione civile a favore della
contabilita' speciale intestata alla prefettura di Palermo.
  3.  Il  prefetto  di  Palermo  e'  delegato  alla  gestione   delle
disponibilita'  di  cui  al  comma  1 con l'osservanza, ai fini della
rendicontazione delle spese, delle vigenti disposizioni relative,  ai
sensi dell'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.
  4.  Per  la  finalita'  della  presente ordinanza e' autorizzata la
spesa di lire 7 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al cap. 1571  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'interno  per  l'anno  1992. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.