Art. 4.
  1.  Nelle  more  del trasferimento dei fondi da parte del Ministero
dell'interno e' autorizzata l'anticipazione di  cassa  a  valere  sul
Fondo della protezione civile.
  2.  La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e comunicata alla Presidenza del  Consiglio
dei Ministri.
   Roma, 25 luglio 1992
                                               Il Ministro: FACCHIANO