Art. 4. 1. Nelle more del trasferimento dei fondi da parte del Ministero dell'interno e' autorizzata l'anticipazione di cassa a valere sul Fondo della protezione civile. 2. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Roma, 25 luglio 1992 Il Ministro: FACCHIANO