IL GOVERNATORE Visto il decreto legislativo n. 83 del 25 gennaio 1992 emanato in base all'art. 22 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, per il recepimento delle direttive della Comunita' economica europea n. 611 del 20 dicembre 1985 e n. 220 del 22 marzo 1988; Considerato che l'art. 10- bis, comma 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificata dal decreto legislativo sopra richiamato, attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale, anche per quanto riguarda il modulo organizzativo degli o.i.c.v.m. situati in altri Paesi della Comunita' europea e rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive CEE n. 85/611 e n. 88/220, finalizzate ad assicurare l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti nel territorio nazionale; Dispone: Gli o.i.v.c.m. situati in altri Paesi della Comunita' europea e rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive CEE n. 85/611 e n. 88/220 che intendono commercializzare in Italia le proprie quote si attengono alle istruzioni allegate che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. Roma, 17 luglio 1992 Il Governatore: CIAMPI