IL GOVERNATORE
  Visto  il  decreto legislativo n. 83 del 25 gennaio 1992 emanato in
base all'art. 22 della  legge  29  dicembre  1990,  n.  428,  per  il
recepimento  delle direttive della Comunita' economica europea n. 611
del 20 dicembre 1985 e n. 220 del 22 marzo 1988;
  Considerato che l'art. 10- bis, comma 9, della legge 23 marzo 1983,
n. 77, come modificata  dal  decreto  legislativo  sopra  richiamato,
attribuisce  alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di
carattere generale, anche per quanto riguarda il modulo organizzativo
degli o.i.c.v.m. situati in altri Paesi  della  Comunita'  europea  e
rientranti  nell'ambito di applicazione delle direttive CEE n. 85/611
e n.  88/220,  finalizzate  ad  assicurare  l'esercizio  dei  diritti
patrimoniali dei partecipanti nel territorio nazionale;
                              Dispone:
  Gli  o.i.v.c.m.  situati  in  altri Paesi della Comunita' europea e
rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive CEE n.  85/611
e n. 88/220 che intendono commercializzare in Italia le proprie quote
si   attengono  alle  istruzioni  allegate  che  costituiscono  parte
integrante del presente provvedimento.
   Roma, 17 luglio 1992
                                               Il Governatore: CIAMPI